SINDACATI, LA CASSAZIONE CHIARISCE CHI PUÒ AGIRE CONTRO LE CONDOTTE ANTISINDACALI

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Una cosa è poter costituire una rappresentanza sindacale aziendale e accedere alle prerogative previste dallo Statuto dei lavoratori. Un’altra è poter ricorrere al giudice contro una condotta ritenuta antisindacale del datore di lavoro. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25184 depositata il 10 settembre 2026, traccia una distinzione importante destinata ad avere rilievo nei rapporti sindacali.

La vicenda nasce nel settore del trasporto pubblico locale. Un’organizzazione sindacale aveva promosso un ricorso ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, sostenendo che una società le avesse illegittimamente negato alcune prerogative sindacali. La controversia è arrivata fino alla Cassazione dopo che la Corte d’Appello di Torino aveva escluso la legittimazione del sindacato ad agire, ritenendo insufficiente la sua effettiva diffusione nazionale nel settore interessato.

Il passaggio giuridicamente più interessante riguarda però il rapporto tra gli articoli 19 e 28 della legge 300 del 1970, soprattutto dopo la sentenza n. 156 del 2025 della Corte costituzionale. Secondo la Cassazione, i criteri previsti dalle due disposizioni non possono essere sovrapposti.

L’articolo 19 disciplina infatti l’accesso a una tutela sindacale rafforzata all’interno dell’azienda. Dopo l’intervento della Consulta, tra i criteri che possono assumere rilievo figura anche quello della maggiore rappresentatività comparativa su base nazionale. L’articolo 28 ha invece una funzione differente: costituisce uno strumento di tutela della libertà sindacale e del diritto di sciopero contro i comportamenti antisindacali. Per questa ragione la Cassazione afferma che la dimensione nazionale dell’organizzazione è necessaria, ma non deve necessariamente essere accompagnata dal requisito della maggiore rappresentatività comparativa.

In termini concreti, quindi, un sindacato può avere titolo per ricorrere contro una condotta antisindacale pur non possedendo i requisiti necessari per costituire una RSA ai sensi dell’articolo 19. La Cassazione ribadisce che, ai fini dell’articolo 28, occorre verificare la diffusione organizzativa su gran parte del territorio nazionale e l’effettivo svolgimento di attività sindacale su una parte significativa del Paese. Non è invece indispensabile appartenere a una confederazione, essere il sindacato maggiormente rappresentativo o avere sottoscritto contratti collettivi nazionali.

C’è però un limite importante. La “nazionalità” del sindacato non può essere valutata soltanto in astratto, considerando complessivamente tutte le sue attività. La verifica deve tenere conto anche del settore produttivo nel quale opera l’azienda contro cui viene promosso il procedimento. È necessario, infatti, che l’organizzazione abbia un interesse qualificato rispetto alla specifica condotta che intende contestare.

Ed è proprio su questo terreno che il sindacato coinvolto nella controversia perde la causa. Nel trasporto pubblico locale la sua presenza è stata giudicata troppo parziale e frammentaria: l’attività risultava distribuita in otto regioni e in meno di trenta province, mentre diversi contratti e iniziative richiamati riguardavano settori differenti, in particolare quello ferroviario. Per la Cassazione, quindi, la Corte d’Appello aveva correttamente applicato il criterio della diffusione nazionale.

Il ricorso viene pertanto rigettato, con compensazione delle spese in considerazione della novità delle questioni affrontate e della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale del 2025.

La pronuncia lascia così un principio particolarmente significativo: rappresentatività sindacale e tutela contro le condotte antisindacali restano piani distinti. Per accedere alle prerogative rafforzate dello Statuto servono requisiti selettivi più rigorosi; per chiedere al giudice di reprimere una condotta antisindacale, invece, resta centrale l’effettiva dimensione nazionale dell’organizzazione, valutata concretamente anche rispetto al settore nel quale nasce la controversia.

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