L’assenza di un’autorizzazione scritta non basta a escludere il diritto del lavoratore al rimborso chilometrico quando l’impiego dell’automobile personale è avvenuto, con il consenso almeno tacito dell’azienda, per soddisfare concrete esigenze di servizio. È il principio che emerge dall’ordinanza n. 24114 del 27 luglio 2026 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro.
La controversia riguardava un lavoratore del settore dei servizi ambientali che utilizzava quotidianamente la propria automobile per raggiungere il deposito aziendale, situato in un Comune diverso rispetto alla sede di lavoro indicata nel contratto individuale. Nel deposito doveva partecipare all’appello giornaliero e ritirare il mezzo necessario allo svolgimento del servizio.
In primo grado la richiesta di rimborso era stata respinta. La Corte d’Appello aveva però riformato la decisione, riconoscendo al lavoratore un credito di 2.644,42 euro, oltre rivalutazione e interessi. La Cassazione ha confermato questa conclusione e rigettato il ricorso proposto dalla società.
Il primo elemento decisivo è stato il contenuto del contratto individuale. La sede di lavoro era stata individuata, “a tutti gli effetti”, nel territorio del Comune nel quale il dipendente svolgeva il servizio. Il deposito aziendale si trovava invece in un altro Comune. Gli spostamenti necessari per raggiungerlo, ritirare l’automezzo e tornare nell’area di svolgimento dell’attività non potevano quindi essere considerati normali tragitti tra casa e lavoro: rispondevano a una precisa esigenza organizzativa dell’impresa.
La Corte ha inoltre chiarito che non si possono sovrapporre disposizioni contrattuali aventi finalità differenti. La norma del contratto collettivo relativa al computo dell’orario di lavoro non poteva essere utilizzata per negare un rimborso disciplinato da un’altra disposizione, dedicata specificamente all’uso dell’autovettura privata per ragioni di servizio.
Particolarmente importante è il passaggio relativo all’autorizzazione aziendale. Il contratto collettivo subordinava il rimborso alla preventiva autorizzazione dell’impresa oppure all’adesione del dipendente a una sua richiesta. Non imponeva, tuttavia, una particolare forma scritta o una manifestazione espressa.
L’uso quotidiano dell’auto personale, protratto nel tempo e mai contestato dal datore di lavoro, è stato pertanto considerato sufficiente a dimostrare il consenso tacito dell’azienda. A ciò si aggiungeva l’assenza di soluzioni alternative concretamente praticabili e compatibili con l’orario del dipendente. L’impresa conosceva le modalità dello spostamento, ne traeva utilità e non aveva messo a disposizione un mezzo diverso: non poteva successivamente invocare la mancanza di un’autorizzazione formale per sottrarsi al rimborso.
La pronuncia non introduce un diritto generalizzato al pagamento di qualsiasi tragitto effettuato con l’automobile privata. La valutazione dipende dal contratto individuale, dal contratto collettivo applicabile, dalla sede di lavoro pattuita, dalle effettive ragioni di servizio e dal comportamento concretamente tenuto dalle parti.
La decisione contiene però un’indicazione chiara per le imprese: le prassi aziendali producono conseguenze anche quando non sono formalizzate. Se il datore conosce e tollera stabilmente l’impiego del mezzo personale per esigenze organizzative proprie, il silenzio può assumere il valore di un’autorizzazione tacita. Per evitare contenziosi è quindi opportuno disciplinare preventivamente gli spostamenti di servizio, i mezzi utilizzabili, le modalità di autorizzazione e i criteri di rimborso.
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Giornalista pubblicista, opera da molti anni nel settore della compliance aziendale, del marketing e della comunicazione.