Il lavoratore che chiede il pagamento delle ore di lavoro straordinario deve dimostrare in modo rigoroso non soltanto di avere lavorato oltre l’orario ordinario, ma anche la durata e la concreta articolazione delle prestazioni. Non è sufficiente chiedere ai testimoni di confermare genericamente un prospetto contenente le ore asseritamente lavorate e le differenze rispetto a quelle riportate nelle buste paga. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 20700 del 18 giugno 2026.
La controversia traeva origine da un verbale ispettivo con il quale erano state contestate registrazioni non corrispondenti alle reali ore di lavoro. Il lavoratore, oltre alle somme indicate nel verbale di diffida, aveva chiesto ulteriori differenze retributive. La Corte d’Appello di Torino, riformando la decisione di primo grado, aveva però accolto l’opposizione al precetto proposta dalla datrice di lavoro, dichiarando che nulla era dovuto sulla base del solo verbale e condannando il dipendente a restituire quanto già percepito.
La Corte territoriale aveva ricordato che il verbale di diffida, pur essendo un atto amministrativo capace di acquistare efficacia di titolo esecutivo, non determina il passaggio in giudicato dell’accertamento compiuto dagli ispettori. In caso di opposizione, pertanto, il lavoratore resta tenuto a provare i fatti costitutivi del credito richiesto.
Nel ricorso in Cassazione, il dipendente aveva sostenuto di avere correttamente articolato la prova testimoniale, chiedendo ai testimoni di confermare un prospetto giornaliero nel quale erano indicate le ore lavorate, quelle riportate nelle buste paga e le conseguenti differenze retributive. Aveva inoltre contestato il mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio riconosciuti al giudice del lavoro dagli articoli 421 e 437 del Codice di procedura civile.
La Cassazione ha rigettato entrambe le censure. La richiesta rivolta ai testimoni è stata considerata generica e valutativa, perché non permetteva di accertare attraverso circostanze specifiche l’orario concretamente osservato dal lavoratore nei singoli giorni. Chiedere a un teste di confermare complessivamente un prospetto contabile significa, infatti, affidargli non soltanto la ricostruzione di fatti direttamente percepiti, ma anche valutazioni relative alle differenze tra ore lavorate, ore retribuite e somme dovute.
Secondo la Suprema Corte, chi pretende il compenso per lavoro straordinario deve fornire una prova rigorosa della prestazione e indicarne i termini quantitativi in maniera sufficientemente concreta e realistica. I capitoli di prova testimoniale devono quindi descrivere fatti precisi: gli orari di ingresso e di uscita, i giorni interessati, la frequenza delle prestazioni ulteriori e le circostanze nelle quali il lavoro è stato svolto. Un prospetto predisposto unilateralmente può contribuire alla ricostruzione del credito, ma non sostituisce la prova dell’effettiva prestazione.
La Cassazione ha escluso anche che il giudice fosse obbligato a integrare d’ufficio i capitoli di prova formulati in modo incompleto. I poteri istruttori del giudice del lavoro non servono a supplire integralmente alle carenze probatorie delle parti. Possono essere esercitati anche in appello per acquisire nuovi elementi, ma occorre che i fatti siano stati ritualmente allegati e che dagli atti emerga almeno una concreta “pista probatoria” idonea a colmare il deficit dimostrativo relativo a un fatto decisivo.
Nel caso esaminato questi presupposti non erano stati adeguatamente indicati. Il mancato esercizio dei poteri istruttori non poteva quindi trasformarsi in un motivo per superare l’inammissibilità di capitoli generici o formulati in termini valutativi.
L’ordinanza conferma così un principio particolarmente rilevante nelle controversie sulle differenze retributive: il processo del lavoro è caratterizzato da ampi poteri istruttori del giudice, ma resta governato dall’onere della prova. Chi rivendica il pagamento dello straordinario deve costruire fin dall’inizio una ricostruzione puntuale, accompagnata da testimonianze, documenti o altri elementi capaci di dimostrare quando e per quanto tempo la prestazione ulteriore sia stata effettivamente resa.
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Giornalista pubblicista, opera da molti anni nel settore della compliance aziendale, del marketing e della comunicazione.