Smart working: arresto e multe fino a 7.500 euro. Cosa cambia per i datori di lavoro

Attualità

Dal 7 aprile 2026 lo smart working entra in una nuova fase sul piano della responsabilità datoriale. Con la legge n. 34/2026, il legislatore ha trasformato un obbligo già noto – quello di informare i lavoratori sui rischi connessi al lavoro agile – in un presidio sanzionato penalmente. Non si tratta di una semplice stretta formale: è un cambio di paradigma che incide direttamente sulla gestione organizzativa delle imprese.

L’obbligo di fornire un’informativa scritta ai lavoratori in smart working era già previsto dall’articolo 22 della Legge 81/2017. Tuttavia, fino a oggi la sua violazione non comportava conseguenze così incisive. Con l’intervento della legge annuale sulle PMI, questo adempimento diventa cogente: la mancata trasmissione dell’informativa espone il datore di lavoro all’arresto da due a quattro mesi o a un’ammenda che può arrivare fino a circa 7.400 euro.

Il senso dell’intervento normativo è chiaro: nel lavoro agile, dove il controllo diretto del datore di lavoro sui luoghi e sulle modalità di esecuzione della prestazione è inevitabilmente ridotto, la tutela della salute e della sicurezza si gioca soprattutto sul piano informativo. In altri termini, se l’ufficio fisico perde centralità, è il documento scritto a diventare lo strumento principale attraverso cui il datore dimostra di aver adempiuto ai propri obblighi.

Questa impostazione si inserisce in continuità con il sistema delineato dal Decreto Legislativo 81/2008, che continua a rappresentare l’architrave della disciplina prevenzionistica. Il principio non cambia: anche quando lavora da casa o da remoto, il lavoratore resta pienamente tutelato come subordinato. Cambiano però le modalità attraverso cui il datore di lavoro deve garantire tale tutela.

L’informativa, da fornire almeno una volta all’anno sia al lavoratore sia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), deve essere concreta e aderente ai rischi effettivi. Non basta una formula generica. Occorre indicare i rischi legati all’ambiente di lavoro “diffuso”, come quelli elettrici o connessi all’uso improprio degli arredi, ma anche – e soprattutto – i rischi specifici dello smart working: affaticamento visivo, problemi posturali, stress lavoro-correlato e fenomeni sempre più diffusi come il tecnostress e la sindrome dell’“always-on”.

Accanto all’informativa, restano fermi tutti gli altri obblighi: valutazione dei rischi, formazione, eventuale sorveglianza sanitaria e garanzia della sicurezza degli strumenti tecnologici. Anzi, proprio la difficoltà di controllo diretto rende questi adempimenti ancora più delicati. Si pensi, ad esempio, all’utilizzo di dispositivi personali: il datore di lavoro non può limitarsi a consentirlo, ma deve verificare che tali strumenti rispettino i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa.

Per le imprese, la conseguenza è immediata: lo smart working non può più essere gestito come una modalità “semplificata” di lavoro, ma richiede una strutturazione formale e documentale rigorosa. L’informativa non è un allegato burocratico, bensì un elemento centrale del sistema di compliance. Deve essere aggiornata, coerente con il DVR e soprattutto tracciabile nella sua consegna.

In definitiva, la riforma segna un passaggio netto: il lavoro agile entra definitivamente nell’alveo pieno della disciplina prevenzionistica, con un rafforzamento delle responsabilità datoriali. Per i datori di lavoro, il rischio non è solo sanzionatorio, ma anche probatorio: in caso di infortunio o contenzioso, sarà proprio l’informativa a rappresentare uno degli elementi chiave per dimostrare l’adempimento degli obblighi di sicurezza.

Per ulteriori informazioni scrivete a info@mtjust.com

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