Milano 3 Gennaio – Il godimento delle ferie è un diritto inalienabile del lavoratore. Spesso, purtroppo, calpestato da datori di lavoro senza scrupoli.
Entro il 31 dicembre scorso dovevano essere liquidate le ferie per l’anno 2014. In caso ciò non fosse stato possibile, i datori di lavoro dovevano verificare, comunque, l’avvenuto godimento di almeno due settimane delle ferie maturate nel 2014 e autorizzarne il godimento delle restanti due settimane entro il 30 giugno 2015.
Questo è previsto dal D.Lgs. n. 213/2004 che modificò la disciplina relativa al godimento delle ferie spettanti ai lavoratori subordinati prevedendo che: “il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione».
Eventuali violazioni a tale disposizione vengono punite con una sanzione compresa tra 130 e 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.
Quindi, fate bene i conti!
Nato a Roma, laureato in Giurisprudenza e Scienze Politiche,
ha ricoperto ruoli dirigenziali nella Pubblica Amministrazione.
Attualmente collabora con il Dipartimento Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Milano. E’ autore di numerosi articoli in tema di diritto alimentare su riviste di settore. Partecipa alla realizzazione di seminari e tavole rotonde nell’ambito del One Health Approach. E’ giornalista pubblicista iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia.