Licenziamenti illegittimi: la Corte costituzionale elimina il limite delle sei mensilità anche per i lavoratori assunti prima del Jobs Act

Attualità

Una nuova e importante pronuncia della Corte costituzionale modifica il sistema degli indennizzi per i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese. Con la sentenza n. 174 del 2026, depositata il 22 ottobre, la Consulta ha eliminato il vincolo che impediva ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 di ottenere, nelle aziende fino a 15 dipendenti, un risarcimento superiore a sei mensilità.

La decisione interviene su una disparità di trattamento che da tempo caratterizzava la disciplina dei licenziamenti individuali, distinguendo non soltanto tra lavoratori delle grandi e delle piccole imprese, ma anche tra dipendenti assunti prima e dopo l’entrata in vigore del Jobs Act.

La questione riguarda l’articolo 8 della legge n. 604 del 1966, che disciplina le conseguenze del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo nelle imprese che non raggiungono le soglie dimensionali previste dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Fino a oggi, per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, la tutela economica ordinaria era compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Soltanto nelle imprese con più di 15 dipendenti complessivi, in presenza di una determinata anzianità di servizio, il giudice poteva aumentare l’indennità fino a dieci o quattordici mensilità.

Con la nuova sentenza, questa limitazione legata al numero dei dipendenti viene dichiarata costituzionalmente illegittima.

La Corte ha infatti ritenuto che un tetto risarcitorio rigido, indipendente dalla gravità dell’illegittimità del licenziamento e dalle concrete condizioni del lavoratore, non sia compatibile con i principi costituzionali di uguaglianza e tutela del lavoro.

Un indennizzo predeterminato eccessivamente contenuto rischia di trasformarsi in una semplice conseguenza economica prevedibile per il datore di lavoro, senza garantire un adeguato ristoro al dipendente e senza svolgere un’effettiva funzione deterrente.

La pronuncia si inserisce nel percorso già avviato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 118 del 2025, che aveva eliminato l’analogo limite delle sei mensilità previsto dal decreto legislativo n. 23 del 2015 per i lavoratori assunti successivamente all’entrata in vigore del Jobs Act.

Si determinava infatti una situazione paradossale: i dipendenti con maggiore anzianità, assunti prima del 7 marzo 2015, potevano beneficiare di una tutela economica inferiore rispetto ai colleghi assunti successivamente.

La sentenza n. 174 del 2026 interviene proprio per correggere questa asimmetria.

Cosa cambia concretamente per i lavoratori

La conseguenza più rilevante riguarda la possibilità di ottenere indennizzi superiori alle sei mensilità anche quando il datore di lavoro occupa non più di 15 dipendenti.

In particolare, per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, il giudice potrà riconoscere un’indennità fino a dieci mensilità in presenza di un’anzianità di servizio superiore a dieci anni e fino a quattordici mensilità quando l’anzianità supera i vent’anni, secondo i criteri stabiliti dall’articolo 8 della legge n. 604 del 1966.

Non si tratta, tuttavia, di un aumento automatico del risarcimento.

Il giudice dovrà continuare a valutare le circostanze del singolo caso, considerando il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell’impresa, l’anzianità del lavoratore, il comportamento e le condizioni delle parti.

La nuova disciplina consente quindi una maggiore personalizzazione dell’indennizzo, superando un meccanismo che poteva risultare sproporzionato rispetto alle conseguenze effettive del licenziamento.

Le conseguenze per le imprese

La decisione assume particolare importanza anche per i datori di lavoro di minori dimensioni.

Il superamento del tetto delle sei mensilità comporta infatti una maggiore esposizione economica in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, soprattutto nei confronti dei dipendenti con una lunga anzianità aziendale.

Diventa pertanto ancora più importante verificare preventivamente la sussistenza delle ragioni poste a fondamento del licenziamento, il rispetto delle procedure previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva e la corretta predisposizione della documentazione necessaria.

La sentenza non introduce un generale diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, ma interviene sulla misura della tutela economica applicabile alle fattispecie considerate.

Rimangono inoltre ferme le specifiche discipline previste per i licenziamenti discriminatori, nulli o intimati oralmente, per i quali possono trovare applicazione forme di tutela reintegratoria indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa.

Una tutela più adeguata alla situazione concreta

Il principio che emerge dalla pronuncia è chiaro: la dimensione aziendale può incidere sulla disciplina delle conseguenze del licenziamento illegittimo, ma non può giustificare automaticamente un risarcimento inadeguato.

La Corte costituzionale ribadisce così la necessità di un equilibrio tra la libertà di iniziativa economica dell’impresa e la protezione del lavoratore contro l’estromissione ingiustificata dal rapporto di lavoro.

Per i dipendenti delle piccole imprese assunti prima del Jobs Act, la sentenza rappresenta un significativo ampliamento delle possibilità di tutela. Per i datori di lavoro costituisce invece un ulteriore richiamo alla necessità di gestire con attenzione, sotto il profilo giuridico e procedurale, ogni decisione di risoluzione del rapporto.

La valutazione delle conseguenze economiche di un licenziamento non può quindi prescindere dall’esame della disciplina applicabile, dell’anzianità di servizio e delle caratteristiche concrete del rapporto di lavoro.

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