Dimissioni del padre lavoratore e obbligo di preavviso: la Cassazione chiarisce i limiti della tutela prevista dal Testo Unico sulla maternità e paternità

Attualità

Con la sentenza n. 17285 del 1° giugno 2026, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema che negli ultimi anni ha generato un acceso dibattito interpretativo: il diritto del padre lavoratore che si dimette entro il primo anno di vita del figlio a beneficiare dell’esonero dall’obbligo di preavviso. La decisione assume particolare rilevanza perché affronta il rapporto tra le diverse forme di congedo di paternità e le tutele previste dal D.Lgs. n. 151/2001, chiarendo definitivamente quale fosse il quadro normativo applicabile prima della riforma introdotta nel 2022.

La vicenda trae origine dalle dimissioni volontarie di un lavoratore che, dopo aver fruito del congedo obbligatorio di paternità previsto dalla normativa vigente nel 2018, aveva lasciato il proprio impiego entro l’anno dalla nascita della figlia senza rispettare il periodo di preavviso. L’azienda aveva quindi trattenuto dalle competenze di fine rapporto l’indennità sostitutiva del preavviso e aveva successivamente agito per recuperare la parte residua del credito. Il lavoratore sosteneva invece di essere esonerato dall’obbligo di preavviso in virtù delle tutele riconosciute ai genitori durante il primo anno di vita del bambino.

Il nodo giuridico riguardava l’interpretazione dell’articolo 55 del Testo Unico sulla maternità e paternità. Tale disposizione prevede che la lavoratrice madre che si dimette durante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento abbia diritto alle indennità previste per il licenziamento e non sia tenuta a rispettare il preavviso. Il secondo comma estende tali tutele al padre lavoratore che abbia fruito del congedo di paternità. La questione era stabilire se il riferimento al “congedo di paternità” comprendesse anche il congedo obbligatorio riconosciuto a tutti i padri lavoratori oppure soltanto il particolare congedo sostitutivo disciplinato dall’articolo 28 del medesimo decreto legislativo.

La Cassazione ha confermato l’interpretazione già adottata dai giudici di merito, affermando che, per il periodo antecedente alla riforma del 2022, il beneficio dell’esonero dal preavviso spettava esclusivamente ai padri che avevano fruito del congedo di paternità previsto dall’articolo 28 del D.Lgs. n. 151/2001. Si tratta del congedo riconosciuto nei casi particolarmente delicati di morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della stessa oppure affidamento esclusivo del minore al padre. In tali situazioni il legislatore ha ritenuto di equiparare la posizione del padre a quella della madre, riconoscendo una tutela rafforzata in ragione della sostanziale sostituzione del ruolo genitoriale.

Secondo la Suprema Corte, la ratio della norma è proprio quella di garantire una protezione speciale a chi si trova in una situazione familiare particolarmente gravosa e non quella di attribuire automaticamente l’esonero dal preavviso a qualsiasi padre lavoratore che abbia avuto un figlio. Da questo punto di vista, il riferimento normativo al congedo di paternità deve essere letto nel contesto sistematico degli articoli 54 e 55 del Testo Unico, che collegano le tutele rafforzate alla fruizione del particolare congedo sostitutivo della madre.

La Corte ha inoltre richiamato un proprio precedente del 2012, nel quale era già stato evidenziato come la fruizione del congedo di paternità costituisse anche un elemento probatorio essenziale. Attraverso tale congedo, infatti, il datore di lavoro viene necessariamente a conoscenza della situazione familiare del dipendente. Diversamente, se la tutela fosse riconosciuta a tutti i padri indipendentemente dalla fruizione di uno specifico congedo, il datore di lavoro potrebbe trovarsi nell’impossibilità di conoscere l’esistenza del presupposto che determina l’applicazione delle garanzie previste dalla legge, con evidenti ricadute sulla certezza dei rapporti giuridici.

Particolarmente interessante è il confronto sviluppato dalla sentenza con le tesi favorevoli ad un’interpretazione più estensiva della norma. Il lavoratore aveva infatti invocato i principi costituzionali di uguaglianza tra uomo e donna, la tutela della famiglia e le più recenti politiche europee volte a favorire la condivisione delle responsabilità genitoriali. Aveva inoltre richiamato alcune indicazioni interpretative provenienti dal Ministero del Lavoro e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nonché alcune pronunce di merito che avevano sostenuto una lettura più favorevole ai padri lavoratori.

La Cassazione ha tuttavia ritenuto che non vi fosse alcuna discriminazione. Secondo i giudici, la situazione del padre che usufruisce del congedo previsto dall’articolo 28 non è assimilabile a quella del padre che beneficia soltanto del congedo obbligatorio ordinario. Nel primo caso il lavoratore si trova a sostituire integralmente la madre nell’assistenza al figlio in circostanze eccezionali; nel secondo caso si tratta invece di una misura generale di sostegno alla genitorialità condivisa. La differenza di disciplina sarebbe dunque giustificata dalla diversità delle situazioni poste a confronto.

L’aspetto più significativo della pronuncia riguarda però il suo valore temporale. La Corte evidenzia infatti che il quadro normativo è profondamente cambiato con il D.Lgs. n. 105/2022, che ha dato attuazione alla direttiva europea n. 1158/2019 sul work-life balance. Con tale riforma, il divieto di licenziamento è stato esteso anche al padre lavoratore che fruisce del congedo di paternità obbligatorio disciplinato dall’articolo 27-bis del Testo Unico. Poiché l’articolo 55 richiama direttamente il periodo di protezione previsto dall’articolo 54, l’ampliamento delle tutele opera oggi anche con riferimento all’esonero dal preavviso.

In altre parole, la Cassazione non nega che oggi il padre che utilizza il congedo obbligatorio possa beneficiare di una tutela più ampia. Semplicemente afferma che tale estensione non era applicabile al caso esaminato, poiché le dimissioni del lavoratore risalivano al 2018, quando la normativa non prevedeva ancora questa equiparazione.

La sentenza assume quindi un duplice significato. Da un lato conferma l’orientamento restrittivo relativo alle dimissioni rassegnate prima della riforma del 2022, escludendo l’esonero dal preavviso per i padri che avevano fruito soltanto del congedo obbligatorio allora vigente. Dall’altro lato ricostruisce l’evoluzione normativa che ha progressivamente ampliato le tutele della paternità, evidenziando come il legislatore abbia scelto negli ultimi anni di avvicinare sempre più la posizione del padre lavoratore a quella della madre, in coerenza con gli obiettivi europei di parità di genere e di condivisione delle responsabilità familiari.

La pronuncia rappresenta dunque un importante punto di riferimento per imprese, professionisti e lavoratori chiamati a interpretare il regime delle dimissioni dei genitori, distinguendo con precisione tra la disciplina applicabile prima e dopo la riforma del 2022.

Per informazioni scrivete a info@mtjust.com

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