Il mancato flag può cancellare un diritto? Il TAR Lazio riscopre la “riserva di umanità” nei concorsi pubblici

Attualità

Cosa accade quando un candidato possiede realmente un requisito, lo dichiara nella domanda, ottiene persino il punteggio per quel servizio, ma dimentica di spuntare una casella?

Può un algoritmo ignorare la sostanza e fermarsi alla forma?

Con la sentenza TAR Lazio, Sez. III-bis, 2 febbraio 2026, n. 1895, il giudice amministrativo affronta una questione che va ben oltre il caso concreto e tocca un tema cruciale per la pubblica amministrazione digitale ovvero il limite dell’automazione nelle procedure concorsuali.

Il caso: la riserva del 30% “persa” per un mancato flag.

La controversia nasce nell’ambito del concorso docenti PNRR 2023-2024. Il ricorrente aveva maturato tre annualità di servizio e, dunque, aveva diritto alla riserva del 30% dei posti prevista dal bando.

Il requisito era stato dichiarato. Il punteggio per il servizio era stato attribuito. Tuttavia, il sistema informatico non aveva applicato la riserva perché nella domanda non era stata selezionata l’apposita opzione.

La risposta dell’Amministrazione è ciò che conosciamo bene nell’era digitale: la procedura è automatizzata; l’opzione non è stata selezionata; il sistema non può intervenire.

Ma davvero l’automazione può diventare uno schermo impenetrabile?

Il TAR accoglie il ricorso sul punto centrale e afferma un principio destinato a fare scuola: nelle procedure automatizzate deve sempre operare una “riserva di umanità”, cioè un controllo umano effettivo capace di evitare risultati irragionevoli o manifestamente contraddittori.

Il Collegio osserva infatti che il requisito era stato dichiarato, il servizio era stato valutato e la mancata selezione della casella non poteva cancellare la sostanza della domanda.

In altre parole, se l’Amministrazione dispone già dei dati necessari, non può trincerarsi dietro l’automatismo informatico per negare un diritto.

Non si tratta di superare il principio di autoresponsabilità del candidato. Si tratta di impedire che esso diventi una tagliola formalistica quando la volontà sostanziale è inequivocabile.

Un passaggio particolarmente interessante della sentenza riguarda il rapporto con la normativa europea sull’intelligenza artificiale.

Il TAR chiarisce che l’AI Act (Reg. UE 2024/1689) non è applicabile ratione temporis al procedimento in esame (il bando è del 6.12.2023 ed il provvedimento 26.11.2024), ma può fungere da criterio interpretativo. Tuttavia, il fondamento del controllo umano non deriva solo dalla normativa europea, posto che trova radici nei principi costituzionali, nella legge n. 241/1990, nel Codice dell’amministrazione digitale e nella giurisprudenza consolidata sul carattere sindacabile dell’“atto amministrativo informatico”.

In conclusione, ritengo la decisione del Tar Lazio di rilievo per almeno tre profili.

Anzitutto, afferma con chiarezza che l’automazione non costituisce uno scudo giuridico. L’Amministrazione non può sottrarsi alla responsabilità della decisione rifugiandosi dietro l’esito del sistema informatico; il potere resta umano e come tale deve essere esercitato e controllato.

In secondo luogo, ristabilisce un equilibrio necessario tra forma e sostanza. Quando il requisito è stato dichiarato, è verificabile ed è già stato preso in considerazione ai fini del punteggio, il formalismo non può trasformarsi in un ostacolo irragionevole capace di neutralizzare un diritto.

Infine, la pronuncia si colloca nel cuore del dibattito sull’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. Il principio di human oversight non è soltanto una prospettiva europea o un obiettivo futuro, è già oggi un’esigenza sistemica dell’ordinamento, radicata nei principi di legalità, buon andamento e ragionevolezza.

Avv. Simona Maruccio

simona@maruccio.it

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