Con una nota sentenza del 2018, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione intervengono su un tema centrale del diritto del lavoro: la qualificazione – retributiva o risarcitoria – delle somme dovute al lavoratore quando, dopo l’accertamento giudiziale dell’interposizione illecita di manodopera, il datore reale rifiuta di ricevere la prestazione, nonostante la messa in mora.
Il caso esaminato riguardava lavoratori coinvolti in un appalto poi giudicato non genuino. Dopo il riconoscimento giudiziale del rapporto di lavoro diretto con il datore effettivo, essi avevano richiesto il pagamento delle retribuzioni maturate sin dal momento dell’offerta formale della prestazione.
La Corte coglie l’occasione per ripensare l’orientamento tradizionale – spesso applicato nelle vicende di trasferimento di azienda – secondo cui, in mancanza della prestazione lavorativa, il lavoratore avrebbe diritto solo a un risarcimento del danno. Le Sezioni Unite osservano che questo schema, se applicato rigidamente, rischia di disincentivare la corretta esecuzione delle sentenze che accertano il rapporto di lavoro: il datore reale potrebbe infatti sottrarsi all’obbligo di riammissione senza sopportare conseguenze economiche significative.
Richiamando autorevoli precedenti costituzionali, la Corte afferma che una volta accertata giudizialmente l’esistenza del rapporto, il datore effettivo è tenuto a ricevere la prestazione e, se si rifiuta senza giustificazione, deve comunque corrispondere le retribuzioni. La mancata cooperazione non può gravare sul lavoratore, né può svuotare di efficacia un accertamento giudiziale già definitivo.
Nel caso concreto, tuttavia, il giudice ha ritenuto che la continuità dell’attività lavorativa presso l’appaltatore, con percezione della relativa retribuzione, producesse un effetto liberatorio nei confronti del datore reale, in base alla normativa che disciplina appalti e somministrazione di lavoro.
Una lavoratrice ha visto invece il proprio caso rinviato al giudice di merito, poiché le sue allegazioni in materia contributiva e retributiva non erano state correttamente valutate.
La pronuncia compie un raffinato lavoro di bilanciamento: da un lato assicura l’effettività delle decisioni giudiziali in materia di rapporti di lavoro; dall’altro impedisce duplicazioni retributive quando il lavoratore percepisce già un trattamento economico da altro soggetto. Un orientamento destinato a incidere in modo significativo sulle future controversie in tema di interposizione illecita e ripristino dei rapporti di lavoro.
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Giornalista pubblicista, opera da molti anni nel settore della compliance aziendale, del marketing e della comunicazione.