C’è una frase, contenuta nell’ordinanza n. 11431/2026 della Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, destinata a restare, non soltanto nel lessico giuridico, ma nella storia del rapporto tra professioni legali e intelligenza artificiale.
La Corte parla apertamente di “probabile allucinazione informatica conseguente all’utilizzo di applicativi di intelligenza artificiale generativa”.
Tradotto: citazioni giurisprudenziali inesatte, principi mai affermati dalle sentenze richiamate, riferimenti apparentemente autorevoli, tuttavia non corrispondenti alla realtà giuridica.
La Cassazione, per la prima volta in modo così esplicito, porta dentro un provvedimento giudiziario il tema delle “allucinazioni” dell’intelligenza artificiale applicata alla redazione degli atti processuali. E lo fa con parole durissime.
L’ordinanza nasce nell’ambito di un ricorso penale dichiarato inammissibile. Ma ciò che colpisce non è soltanto l’esito del giudizio.
La Corte evidenzia infatti che i richiami giurisprudenziali contenuti nel ricorso risultavano incompatibili con le sentenze realmente esistenti.
In alcuni casi le decisioni citate appartenevano a sezioni diverse da quelle indicate; in altri, pur esistendo realmente, non avevano mai espresso i principi giuridici attribuiti loro dalla difesa.
Ed è qui che emerge il cuore del problema.
L’intelligenza artificiale non “mente”, costruisce probabilità linguistiche.
Le piattaforme di IA generativa non ragionano come un giurista. Non “conoscono” il diritto nel senso umano del termine. Producono testi statisticamente plausibili.
Ed è esattamente questo il rischio più insidioso: la falsa autorevolezza.
Una citazione inventata sarebbe, paradossalmente, più facile da individuare. Molto più pericolosa è invece una sentenza reale, manipolata nel contenuto, deformata nel principio o attribuita ad una sezione diversa.
È la perfetta “allucinazione informatica”; qualcosa che sembra vero, scritto con linguaggio impeccabile, ma giuridicamente inesatto.
A mio parere non si tratta di un provvedimento contro l’IA. La Suprema Corte non demonizza la tecnologia. Non vieta l’uso di strumenti generativi. Non afferma che l’IA sia incompatibile con l’attività forense.
Al contrario.
L’ordinanza sembra tracciare una linea molto più moderna e, forse, più severa. L’IA può essere utilizzata ed il professionista resta integralmente responsabile del contenuto dell’atto. Sempre.
È il punto centrale della trasformazione digitale delle professioni intellettuali; la delega tecnologica non elimina la responsabilità umana.
Anzi, la rende ancora più delicata.
Il vero tema è la “diligenza digitale”.
Per anni il dibattito sull’intelligenza artificiale nel diritto si è concentrato soprattutto sull’efficienza ovvero velocità, sintesi, automazione, ricerca.
L’ordinanza n. 11431/2026 sposta invece il baricentro su un altro terreno, quello della diligenza professionale digitale.
Che cosa significa oggi essere diligenti come avvocati?
Significa verificare ogni citazione. Leggere integralmente ogni precedente. Controllare il principio di diritto. Accertare la pertinenza della massima. Distinguere tra supporto tecnologico ed affidamento cieco.
Quando il professionista smette di verificare e comincia semplicemente a “fidarsi” della macchina, il processo perde uno dei suoi presidi fondamentali; perde l’affidabilità della parola giuridica.
La tecnologia può assistere il giurista. Non può sostituire la coscienza professionale.
Ed è forse proprio questo il vero principio di diritto che emerge dall’ordinanza n. 11431/2026 della Cassazione Penale. Il valore decisivo non sarà la capacità di generare testi con l’IA, ma la capacità di distinguere ciò che è giuridicamente vero da ciò che è solamente linguisticamente plausibile.
Avv. Simona Maruccio

Giornalista pubblicista, opera da molti anni nel settore della compliance aziendale, del marketing e della comunicazione.