La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul delicato tema delle assenze ingiustificate e della reiterazione delle condotte disciplinarmente rilevanti, confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa nei confronti di un lavoratore già più volte sanzionato nel corso del biennio precedente. Con l’ordinanza n. 13724 dell’11 maggio 2026, la Suprema Corte ribadisce un principio destinato ad avere effetti concreti nei rapporti di lavoro: quando il contratto collettivo prevede espressamente il licenziamento in caso di recidiva, il cumulo delle sanzioni conservative può legittimare la sanzione espulsiva.
Il caso nasce dal ricorso di un dipendente di una società del settore ambiente che aveva impugnato il licenziamento intimatogli nel novembre 2018 per assenze ingiustificate reiterate e per recidiva disciplinare. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Lecce avevano dato ragione all’azienda, ritenendo integrata la previsione dell’articolo 73 del CCNL FISE Assoambiente, secondo cui può essere licenziato il lavoratore che, nell’arco di due anni, sia incorso almeno tre volte in sospensioni disciplinari per mancanze uguali o analoghe, totalizzando almeno 20 giorni complessivi di sospensione.
La Cassazione ha confermato integralmente questa interpretazione. Particolarmente interessante è il passaggio in cui i giudici chiariscono che possono essere considerate “analoghe” alle assenze ingiustificate anche le giornate per le quali il dipendente abbia presentato tardivamente domanda di ferie. Secondo la Corte, infatti, tali richieste non eliminano il problema organizzativo creato all’azienda dall’assenza improvvisa e non autorizzata del lavoratore.
Il lavoratore aveva tentato di sostenere che le varie contestazioni disciplinari fossero differenti tra loro: alcune assenze erano state comunicate informalmente a colleghi, altre erano legate a motivi terapeutici o familiari, altre ancora riguardavano pause non autorizzate. Inoltre, aveva invocato una presunta prassi aziendale più tollerante nella gestione delle comunicazioni di assenza. Ma la Suprema Corte ha dichiarato inammissibili queste doglianze, ritenendole sostanzialmente richieste di rivalutazione del merito, attività che non compete al giudice di legittimità.
Non solo. La Cassazione ha anche richiamato il principio di autosufficienza del ricorso, sottolineando che chi impugna deve riportare in maniera precisa gli atti e i documenti su cui fonda le proprie contestazioni. Nel caso specifico, il ricorrente non aveva trascritto adeguatamente le parti essenziali degli atti processuali né indicato con precisione dove reperirli nel fascicolo, rendendo così inammissibili diverse censure.
Dal punto di vista sostanziale, la decisione rafforza l’importanza delle recidive disciplinari nei procedimenti di licenziamento. La Corte osserva che l’azienda aveva applicato un criterio di gradualità nelle sanzioni: prima multe, poi sospensioni sempre più pesanti, fino al licenziamento finale. Questo elemento viene considerato decisivo per dimostrare la proporzionalità della sanzione espulsiva.
La pronuncia rappresenta quindi un segnale molto chiaro anche per il mondo delle imprese e delle risorse umane. Quando il contratto collettivo disciplina in modo dettagliato il sistema sanzionatorio e l’azienda documenta correttamente le contestazioni, il reiterarsi di comportamenti analoghi può condurre legittimamente al licenziamento, anche se i singoli episodi, considerati isolatamente, non sarebbero sufficienti a giustificare una misura così grave.
Per i lavoratori, invece, emerge ancora una volta l’importanza di contestare tempestivamente le singole sanzioni disciplinari e di costruire un ricorso tecnicamente rigoroso. In mancanza di specificità e documentazione adeguata, anche contestazioni potenzialmente fondate rischiano di essere respinte per motivi processuali prima ancora che nel merito.
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Giornalista pubblicista, opera da molti anni nel settore della compliance aziendale, del marketing e della comunicazione.