C’è qualcosa di profondamente disallineato nelle politiche urbanistiche milanesi. Una distorsione che emerge con chiarezza quasi paradossale nella vicenda di un monolocale di appena 13 metri quadri in una casa di ringhiera di fine Ottocento: troppo piccolo per essere “abitabile” secondo il Comune, ma abbastanza regolare da esistere da oltre un secolo. E, soprattutto, abbastanza reale da essere stato venduto — salvo poi vedere la compravendita saltare per un cavillo burocratico. Il caso, su cui si è pronunciato il Tar il 9 aprile dando ragione al proprietario, è emblematico di un cortocircuito normativo e amministrativo che a Milano sembra ripetersi con sempre maggiore frequenza: interventi minimi, spesso di buon senso, vengono bloccati in nome di standard rigidi, mentre operazioni ben più invasive trovano spazio nei meccanismi autorizzativi.
Una casa “troppo piccola” da oltre 140 anni
L’appartamento in questione è accatastato come A/5, “abitazione di tipo ultrapopolare”, ed è formalmente residenziale almeno dal 1881, anno di fine lavori dell’edificio. La documentazione storica è inequivocabile: già nel 1947 risulta composto da un solo vano, con servizi igienici condivisi sul ballatoio — una configurazione tipica delle case di ringhiera milanesi. Nel 1993 il proprietario realizza un piccolo bagno interno, anticipando la demolizione delle latrine condominiali. Un intervento pragmatico, coerente con l’evoluzione degli standard abitativi. Tuttavia, solo nel 2024 — in vista della vendita — decide di sanare formalmente l’opera tramite Scia. Ed è qui che la macchina amministrativa si inceppa.
Il corto circuito della Scia
Dopo un iter non privo di ostacoli, incluso il parere igienico-sanitario favorevole dell’Ats, il Comune avvia il procedimento per dichiarare inefficace la Scia. La motivazione iniziale — l’assenza di prova della destinazione residenziale — viene smentita dalla documentazione prodotta dal proprietario. Ma non basta. Il 31 ottobre 2024 arriva il provvedimento definitivo: Scia inefficace e ordine di ripristino. La ragione? La violazione dell’articolo 96 del Regolamento edilizio, che impone una superficie minima di 28 mq per gli alloggi. Un criterio astratto applicato retroattivamente a un immobile che esiste — legittimamente — da oltre un secolo.
Il danno concreto
Le conseguenze non sono solo teoriche. La vendita salta. Il proprietario è costretto a restituire il doppio della caparra: 20 mila euro. Un danno economico diretto, generato da un’interpretazione formalistica che ignora la storia e la realtà dell’immobile. Il ricorso al Tar ribalta la situazione: il giudice amministrativo riconosce la legittimità della posizione del proprietario, riaffermando un principio fondamentale — la normativa urbanistica non può cancellare ex post diritti consolidati.
Il nodo politico e amministrativo
Il punto, però, è più ampio. Non si tratta solo di una singola vicenda, ma di un modello di gestione urbana che mostra evidenti contraddizioni. Da un lato, Milano continua a incentivare — o quantomeno consentire — operazioni edilizie complesse e ad alto impatto, inclusa la costruzione di nuovi volumi in contesti già saturi. Dall’altro, interviene con rigidità su micro-interventi che migliorano la qualità della vita degli immobili esistenti. In altre parole: è più facile immaginare un grattacielo in un cortile che regolarizzare un bagno di un metro quadro.
Un problema di proporzionalità
La questione centrale è quella della proporzionalità amministrativa. Applicare standard contemporanei a edifici storici senza margini di adattamento significa, di fatto, negare la realtà del patrimonio edilizio esistente. E, soprattutto, generare incertezza giuridica. Il rischio è duplice:da un lato, bloccare il mercato immobiliare di fascia bassa e popolare, dall’altro, incentivare l’irregolarità, perché la regolarizzazione diventa più difficile della tolleranza implicita.
E adesso?
La sentenza del Tar rappresenta una battuta d’arresto per Comune di Milano, ma difficilmente sarà l’ultima. Il nodo normativo resta aperto, così come quello politico. La domanda di fondo è semplice: Milano vuole davvero governare la trasformazione della città reale, o preferisce continuare a inseguire un modello astratto, dove tutto è standardizzato — tranne le eccezioni più grandi? Nel frattempo, il destino di quel monolocale di 13 metri quadri resta sospeso. Ma una cosa è certa: la vicenda dimostra che, oggi, il problema non è lo spazio. È la misura — amministrativa — con cui lo si valuta.

Giornalista pubblicista, opera da molti anni nel settore della compliance aziendale, del marketing e della comunicazione.
Mettere insieme questioni così diverse pur di trovare uno spunto per criticare l’azione del comune è palesemente capzioso, ma bisogna ammettere che un punto di contatto c’è: i diritti pregressi. L’intera “vicenda urbanistica” si sta riducendo a una discussione sulla legittimità o meno del piano di Milano di riconoscere le volumetrie preesistenti (e ovviamente la possibilità di recupero delle stesse), ma soprattutto l’impossibilità di pretendere (in caso di demolizione e ricostruzione) le dotazioni territoriali (c.d. Standard) al pari del nuovo e senza tener conto di quelle pregressi o del fatto che non fossero dovute per legge all’epoca di costruzione.
Dunque, se non posso pretendere che una residenza del 1881 sia di 28 mq (parametro introdotto nel 1975), posso chiedere standard come nuova costruzione a un edificio che cambia destinazione (anche con demo-ricostruzione) invece del solo conguaglio rispetto all’ incremento del fabbisogno di dotazioni determinato dal cambio d’uso? Inutile dire che a questa domanda al massimo dovrebbero rispondere leggi, giudici amministrativi e urbanisti, non certo giudici penali.
Preso dalla foga polemica contro un articolo che dimostra come il Comune di Milano faccia figli e figliastri nelle Scia, deve essersi perso il piccolo dettaglio che questo dubbio lo ha avuto solo Milano, solo nei confronti di alcuni e solo negli ultimi dieci anni. Nessuno, prima o dopo (unica eccezione Bologna che aveva iniziato a copiarci), qui o altrove, lo ha avuto. La Procura ha sbagliato moltissimo, ma non il giudice cui rivolgersi.
Se dopo quasi 3 anni di questa vicenda si confondono ancora SCIA (art. 22) e SCIA alternative al permesso di costruire (art. 23) meglio non scriverci neppure un articolo. Nessun figlio e figliastro: il comune semplicemente le SCIA le verifica e agisce dove riscontra irregolarità, anzi data la mole è probabile che alcune SCIA art. 22 neppure siano controllate, esattamente come in centinaia di altri comuni. Chi si è rivolto all’indirizzo sbagliato è chi ha presentato esposti su questioni amministrative in Procura invece che ricorsi al TAR, evidentemente per risparmiare spese legali e alzare più polvere.
E lo fa così bene che sta consistemente perdendo davanti al TAR, nei tribunalicivili e siamo alle richieste di condanna davanti a quelli penali. No, nessuno ha sbagliato destinazione, è lei che costantemente travisa il senso della legge a tutta evidenza. Un po’ come quelli che in autostrada si indignano perché tutti gli altri vanno contromano.