Il subappalto integrale dei lavori non libera automaticamente l’impresa affidataria dagli obblighi in materia di salute e sicurezza. È il principio ribadito dalla Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 28577 del 28 luglio 2026, pronunciata in relazione a un incidente mortale avvenuto in un immobile interessato da lavori di rifacimento di un balcone.
La vicenda trae origine da lavori affidati a un’impresa che aveva successivamente subappaltato integralmente l’esecuzione dell’opera a un’altra società. L’intervento prevedeva, tra l’altro, il rifacimento e il prolungamento del balcone. Nel parapetto erano rimaste alcune aperture destinate a essere successivamente chiuse mediante elementi in vetro.
Terminata la lavorazione affidata alle imprese, una donna che abitava nell’immobile precipitò dal balcone attraverso una delle aperture rimaste nel parapetto. La protezione presente consisteva sostanzialmente in nastri di segnalazione, mentre adeguati sbarramenti in legno furono installati soltanto dopo l’incidente. La caduta, da un’altezza di circa 2,36 metri, provocò lesioni che portarono alla morte della donna.
La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la responsabilità per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche degli amministratori dell’impresa affidataria e dell’amministratore dell’impresa subappaltatrice. La Cassazione ha ritenuto nel complesso infondati i ricorsi, soffermandosi in particolare sulla posizione dell’impresa che aveva ricevuto originariamente l’appalto.
Il punto giuridicamente più rilevante riguarda proprio gli effetti del subappalto. Secondo la difesa, avendo l’impresa affidataria subappaltato l’intera esecuzione dei lavori e non essendosi ingerita concretamente nell’attività dell’impresa esecutrice, sarebbero venuti meno gli obblighi prevenzionistici propri del datore di lavoro.
La Cassazione distingue però due piani. In termini generali, l’assenza di ingerenza nell’attività completamente autonoma del subappaltatore può effettivamente incidere sugli obblighi collegati all’esercizio concreto dei poteri datoriali. Questo, tuttavia, non elimina gli specifici obblighi che il D.Lgs. 81/2008 attribuisce direttamente all’impresa affidataria nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili.
In particolare, restano fermi gli obblighi previsti dagli articoli 96 e 97 del Testo unico sulla sicurezza. Tra questi rientrano la predisposizione del Piano operativo di sicurezza, la verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e il controllo della congruenza del POS dell’impresa esecutrice rispetto a quello dell’impresa affidataria.
La distinzione è fondamentale: il subappalto non costituisce uno strumento attraverso il quale trasferire integralmente a un altro soggetto la gestione giuridica della sicurezza. L’impresa affidataria conserva una propria posizione di garanzia per gli obblighi che la normativa le attribuisce specificamente proprio in quanto titolare del contratto di appalto.
Nel caso esaminato, né l’impresa affidataria né quella esecutrice avevano predisposto il POS. Per la Suprema Corte non si tratta di un adempimento meramente burocratico. Il Piano operativo deve essere costruito sulle caratteristiche concrete del singolo cantiere e deve individuare le misure preventive e protettive necessarie rispetto ai rischi delle lavorazioni.
Particolarmente importante è un altro passaggio della pronuncia. La sicurezza non riguarda esclusivamente la fase materiale di esecuzione dell’opera. La valutazione dei rischi deve comprendere anche l’allestimento, lo smantellamento e la chiusura del cantiere, tenendo conto inoltre della possibile presenza di persone diverse dai lavoratori.
È proprio questo elemento ad assumere rilievo nel caso concreto. L’immobile era abitato durante l’esecuzione delle opere e la vittima non era una lavoratrice, ma una persona presente nell’edificio. La mancata protezione dell’apertura del parapetto rappresentava quindi un rischio prevedibile che avrebbe dovuto essere considerato e neutralizzato.
La Cassazione affronta anche il tema della delega di funzioni, distinguendola dalla delega gestoria societaria. La delega prevista dall’articolo 16 del D.Lgs. 81/2008 consente il trasferimento di determinate funzioni prevenzionistiche a un soggetto che diventa garante a titolo derivativo, ma non può essere utilizzata per eludere gli obblighi che la legge mantiene direttamente in capo al datore di lavoro. La redazione del POS, inoltre, rientra nel sistema degli obblighi non delegabili.
La sentenza n. 28577/2026 assume quindi particolare rilevanza per tutte le imprese che operano attraverso catene di appalti e subappalti. Affidare materialmente a un’altra società l’intera esecuzione dell’opera non significa poter considerare automaticamente trasferiti anche tutti gli obblighi in materia di sicurezza.
Il principio che emerge dalla decisione è netto: occorre distinguere gli obblighi derivanti dall’effettiva gestione delle lavorazioni dagli obblighi che il Testo unico attribuisce specificamente all’impresa affidataria. Questi ultimi continuano a operare anche quando il subappalto sia integrale e l’affidataria non intervenga materialmente nell’esecuzione.
Per le imprese, la conseguenza pratica è altrettanto chiara. Il subappalto deve essere accompagnato da una reale verifica della sicurezza, dalla corretta predisposizione dei documenti previsti dalla normativa e dal controllo delle condizioni nelle quali il cantiere viene organizzato, eseguito e infine lasciato. La responsabilità prevenzionistica, come ricorda ancora una volta la Cassazione, non può essere semplicemente trasferita insieme ai lavori.

Giornalista pubblicista, opera da molti anni nel settore della compliance aziendale, del marketing e della comunicazione.