REINTEGRA POI RIFORMATA, LE RETRIBUZIONI DEL PERIODO INTERMEDIO NON VANNO RESTITUITE AUTOMATICAMENTE

Attualità

La successiva dichiarazione di legittimità del licenziamento non cancella quanto accaduto durante il periodo nel quale il rapporto di lavoro era stato effettivamente ripristinato. Se il datore di lavoro, dopo l’ordine giudiziale di reintegrazione, richiama i dipendenti ed esercita nei loro confronti i propri poteri direttivi, organizzativi e disciplinari, gli obblighi sorti in quella fase conservano la propria efficacia anche qualora la decisione venga successivamente riformata.

È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 23919 del 23 luglio 2026, chiamata a pronunciarsi sulla restituzione delle somme percepite da alcuni lavoratori nel periodo compreso tra la reintegrazione e la successiva sentenza che aveva riconosciuto la legittimità del loro licenziamento collettivo.

La vicenda trae origine dai licenziamenti intimati nel dicembre 2016. Nel novembre 2017 il Tribunale di Roma ne aveva dichiarato l’illegittimità, ordinando la reintegrazione dei dipendenti. La società aveva quindi richiamato i lavoratori in servizio, indicando però come nuova sede quella di Catania. I trasferimenti erano stati successivamente dichiarati illegittimi e antisindacali, mentre nei confronti dei dipendenti che non avevano preso servizio erano state avviate contestazioni disciplinari per assenza ingiustificata.

Nel frattempo, i lavoratori avevano ottenuto alcuni decreti ingiuntivi per il pagamento delle somme maturate dopo l’ordine di reintegrazione. La situazione era tuttavia cambiata quando la Corte d’Appello di Roma, riformando la pronuncia di primo grado, aveva riconosciuto la legittimità dei licenziamenti e revocato l’ordine reintegratorio.

Nel giudizio relativo ai decreti ingiuntivi, la Corte territoriale aveva quindi ritenuto che la caducazione del titolo giudiziale comportasse l’obbligo per i dipendenti di restituire le somme ricevute. Secondo questa impostazione, poiché i lavoratori non avevano materialmente prestato attività lavorativa, i pagamenti erano stati eseguiti soltanto in forza di un provvedimento provvisoriamente esecutivo successivamente riformato e risultavano ormai privi di giustificazione.

La Cassazione ha respinto questa ricostruzione, distinguendo due situazioni profondamente diverse. Quando il datore di lavoro non ottempera all’ordine di reintegrazione, le somme versate al dipendente mantengono natura risarcitoria. Se la sentenza che ha dichiarato illegittimo il licenziamento viene successivamente riformata, viene meno il titolo che giustificava il risarcimento e le somme possono essere richieste in restituzione.

Diverso è il caso nel quale il rapporto venga concretamente ricostituito. In questa ipotesi non vi è soltanto l’esecuzione formale di una pronuncia giudiziaria: tornano a operare i diritti e gli obblighi propri del rapporto di lavoro subordinato. Il datore esercita nuovamente i propri poteri e, nello stesso tempo, deve rispettare le regole inderogabili che disciplinano il rapporto, compreso l’obbligo retributivo.

L’effetto espansivo esterno previsto dall’articolo 336, secondo comma, del codice di procedura civile comporta certamente la caducazione dell’ordine di reintegrazione e restituisce al licenziamento la sua efficacia estintiva sin dall’origine. Non consente però di considerare come mai avvenuti gli atti di concreta gestione compiuti durante il periodo nel quale il rapporto era stato effettivamente riattivato.

La riforma della sentenza, in altri termini, travolge direttamente l’obbligo di ripristinare il rapporto e quello di risarcire il danno conseguente al licenziamento dichiarato illegittimo. Non cancella invece i trasferimenti, le disposizioni organizzative, le contestazioni disciplinari e tutti gli altri atti adottati dal datore durante la temporanea ripresa del rapporto. Tali atti rimangono sottoposti alle norme sul lavoro subordinato e possono conservare una propria autonoma qualificazione di illegittimità.

Nel caso esaminato, la mancata prestazione lavorativa non dipendeva da una semplice scelta dei dipendenti, ma, secondo gli accertamenti compiuti nei precedenti giudizi, dai trasferimenti illegittimamente disposti dalla società. La Corte d’Appello avrebbe quindi dovuto verificare se i lavoratori avessero diritto a trattenere le somme ricevute, anche a titolo risarcitorio per l’inadempimento datoriale agli obblighi derivanti dall’articolo 2103 del codice civile.

La Cassazione ha pertanto accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione. Non ha riconosciuto direttamente e definitivamente il diritto dei lavoratori a trattenere tutte le somme, ma ha escluso che la restituzione potesse essere disposta automaticamente sulla sola base della successiva riforma della sentenza di reintegrazione.

Il principio stabilito è netto: la provvisoria ricostituzione del rapporto non crea una zona franca nella quale il datore di lavoro possa esercitare i propri poteri senza essere soggetto alle regole che normalmente li limitano. La retroattività della decisione che riconosce la legittimità del licenziamento non può trasformare in inesistenti i rapporti giuridici concretamente intercorsi né produrre un ingiustificato arricchimento a favore dell’impresa.

Per maggiori informazioni scrivete a info@mtjust.com.

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