Una sentenza destinata a fare giurisprudenza e ad avere conseguenze concrete sulla gestione scolastica degli alunni con disabilità.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12704 del 5 maggio 2026, hanno stabilito un principio molto chiaro: quando l’amministrazione scolastica non garantisce il sostegno previsto per uno studente con disabilità, si realizza una forma di discriminazione indiretta.
Una decisione che rafforza ulteriormente la tutela del diritto allo studio e che richiama scuole, uffici scolastici e istituzioni pubbliche alle proprie responsabilità.
Il sostegno non è una concessione
La Corte affronta un tema che da anni genera contenziosi tra famiglie e amministrazioni: la mancata assegnazione delle ore di sostegno indicate nei percorsi educativi individualizzati o pianificate dagli organismi competenti.
Secondo i giudici, il problema non riguarda soltanto l’organizzazione scolastica o la distribuzione delle risorse. In gioco c’è un diritto fondamentale della persona.
La sentenza afferma infatti che la mancata erogazione del sostegno programmato determina una compressione delle pari opportunità dell’alunno con disabilità nell’accesso al servizio scolastico. Quando tale riduzione non è accompagnata da una corrispondente diminuzione dell’offerta formativa per gli altri studenti, si configura una discriminazione indiretta.
In altre parole: lo studente con disabilità riceve un servizio inferiore rispetto agli altri e viene posto in una situazione di svantaggio non giustificabile.
Ma cosa cambia concretamente? La differenza è tutt’altro che teorica. Se la mancata assegnazione del sostegno viene qualificata come semplice disfunzione amministrativa, il problema riguarda soprattutto il rispetto delle procedure. Se invece viene considerata una discriminazione, come afferma la Cassazione, la lesione riguarda direttamente un diritto fondamentale della persona. Questo rafforza la posizione delle famiglie nei ricorsi, rende più incisivi gli strumenti di tutela previsti dalla normativa antidiscriminatoria e obbliga l’amministrazione a giustificare in modo rigoroso eventuali carenze. In sostanza, non si parla più soltanto di ore mancanti o di errori organizzativi: si riconosce che lo studente è stato trattato in modo deteriore rispetto agli altri e che tale situazione richiede una tutela specifica.
Dal punto di vista giuridico, il principio trova fondamento nell’articolo 3 della Costituzione, negli articoli 34 e 38 relativi al diritto all’istruzione e alla tutela delle persone con disabilità, nonché nella normativa antidiscriminatoria contenuta nella legge n. 67 del 2006. La Corte richiama inoltre il quadro sovranazionale delineato dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la legge n. 18 del 2009, che impone agli Stati di garantire un sistema educativo inclusivo e accessibile. In questa prospettiva, il sostegno scolastico non rappresenta una misura discrezionale dell’amministrazione, ma uno strumento necessario per assicurare l’effettività dei diritti fondamentali e il rispetto del principio di uguaglianza sostanziale.
Competenza del giudice ordinario
Un altro aspetto importante della sentenza riguarda la giurisdizione.
La Cassazione ha infatti confermato che le controversie fondate sulla discriminazione derivante dalla mancata assegnazione del sostegno rientrano nella competenza del giudice ordinario e non del giudice amministrativo.
Si tratta di un elemento rilevante per le famiglie, che potranno continuare a utilizzare gli strumenti previsti dalla normativa antidiscriminatoria per ottenere una tutela più rapida ed efficace.
Un segnale alle istituzioni
La sentenza rappresenta anche un messaggio politico e culturale.
L’inclusione scolastica non può essere considerata un obiettivo eventuale, subordinato alle disponibilità del momento. È un obbligo costituzionale che deriva dai principi di uguaglianza, dal diritto all’istruzione e dalla tutela delle persone con disabilità.
Dietro le questioni burocratiche e organizzative esistono infatti bambini e ragazzi che rischiano di vedere compromesso il proprio percorso educativo a causa di scelte amministrative o di ritardi nella programmazione.
Le Sezioni Unite ricordano che il sostegno non è un favore concesso dall’amministrazione, ma uno strumento indispensabile per garantire l’effettiva partecipazione alla vita scolastica.
Ed è proprio questa la differenza tra integrazione formale e inclusione reale: la prima si limita a consentire la presenza in aula, la seconda assicura che ogni studente possa esercitare pienamente il proprio diritto allo studio.
La sentenza n. 12704/2026 segna dunque un ulteriore passo avanti nella tutela degli studenti con disabilità e lancia un messaggio inequivocabile alle istituzioni scolastiche. I diritti fondamentali non possono essere compressi per ragioni organizzative. Quando il sostegno previsto non viene garantito, non si è di fronte a una semplice inefficienza amministrativa, ma a una discriminazione che l’ordinamento non può tollerare.
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Giornalista pubblicista, opera da molti anni nel settore della compliance aziendale, del marketing e della comunicazione.