Le Ferie non godute per il Covid si monetizzano:  Legali C&P in campo per difendere i diritti di sanitari e forze dell’ordine

Attualità
Centinaia di giorni di ferie arretrate e potenziali indennizzi da migliaia di euro. Il Covid-19 non ha lasciato solo liste d’attesa e carenza di personale. Chi era in prima linea a combattere senza sosta contro la pandemia e, per qualche motivo, ha cambiato datore di lavoro, o si appresta a farlo, oppure è andato in pensione, si ritrova con un cumulo di ferie non godute. Una situazione che riguarda una platea molto ampia di operatori sanitari ma anche di numerosi dipendenti della Pubblica amministrazione, come ad esempio le forze dell’ordine, costrette a rinunciare al riposo per fronteggiare l’emergenza pandemica.
“Stiamo parlando di ferie non godute ma non perse e che possono ancora essere monetizzate”. Lo chiarisce in prima battuta Bruno Borin, responsabile del team legale di Consulcesi & Partners (C&P) network specializzato in diritto del lavoro, attivo sul contenzioso con lo sportelo legale www.ferienongodute.it. Ad oggi le iniziative del team dedicato di C&P hanno portato ad indennizzi per un valore di oltre 800mila euro ai propri clienti e di questi 156mila euro solo in questi primi mesi del 2026.
Il “debito invisibile” lasciato dal Covid
“Sul tema delle ferie non godute per il Covid c’è un orientamento giurisprudenziale molto netto, confermato da numerose sentenze. L’ultima, recentissima (la n. 839/2026) emessa dal Tribunale di Messina, che ha riconosciuto a un dirigente medico oltre 12mila euro per ferie maturate e mai utilizzate durante il periodo pandemico”.
Durante l’emergenza sanitaria molte aziende sanitarie sospesero ferie e congedi per garantire la continuità assistenziale. In numerosi reparti, soprattutto quelli ad alta intensità Covid, medici, infermieri e tecnici hanno lavorato senza sosta per mesi, senza poter usufruire dei periodi di recupero psicofisico.
Un sacrificio che oggi rischia di trasformarsi in un costo economico rilevante per le amministrazioni pubbliche.
La sentenza di Messina chiarisce infatti un principio destinato ad avere effetti concreti: se il lavoratore non è stato messo nelle condizioni di usufruire delle ferie, il diritto all’indennità sostitutiva resta valido anche a distanza di tempo.
Nel caso esaminato dal Tribunale, il giudice ha ritenuto decisive la sospensione generalizzata dei congedi durante il Covid, la cronica carenza di personale e l’impiego del medico in reparti legati all’emergenza pandemica.
“Non basta dire che il dipendente non le ha chieste”
Uno degli aspetti più rilevanti della pronuncia riguarda l’onere della prova. Richiamando gli orientamenti della Corte di Giustizia UE e della Cassazione, il Tribunale ha ribadito che non è il lavoratore a dover dimostrare di aver chiesto le ferie ricevendo un rifiuto: è invece il datore di lavoro a dover provare di averlo concretamente invitato a usufruirne.
Un principio che potrebbe incidere su molte posizioni ancora aperte dopo il Covid.
 
“Durante la pandemia migliaia di sanitari hanno rinunciato alle ferie per garantire assistenza ai pazienti, spesso a fronte di sospensioni generalizzate dei congedi e carenze strutturali di organico”, spiega Bruno Borin. “Oggi sta emergendo un vero e proprio debito invisibile accumulato negli anni dell’emergenza: giornate di riposo mai recuperate che, in caso di dimissioni, pensionamento o comunque fine del servizio, possono ancora essere monetizzate.”
Boom del contenzioso
Il tema delle ferie non godute sta infatti vivendo un’escalation senza precedenti. Secondo il monitoraggio del team legale di C&P, in questi primi mesi del 2026 si registrano oltre 1600 sentenze a livello nazionale, con una percentuale di accoglimento superiore al 98%.
Condanne che, finora, hanno portato a liquidazioni complessive che, incluso il rimborso delle spese legali, hanno già superato i 10 milioni di euro.
Le liquidazioni più elevate continuano a riguardare il comparto sanitario, dove alcuni dirigenti medici hanno ottenuto riconoscimenti superiori ai 50-60mila euro per posizione.

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