Demansionamento e mobbing: la Cassazione ribadisce gli obblighi del datore di lavoro in caso di sopravvenuta inidoneità fisica

Attualità

Con l’ordinanza n. 12547 del 4 maggio 2026, la Corte di Cassazione torna ad affrontare un tema centrale del diritto del lavoro contemporaneo: il rapporto tra tutela della salute del lavoratore, obbligo di repechage e limiti al demansionamento. La decisione assume particolare rilievo perché chiarisce, ancora una volta, che l’inidoneità sopravvenuta alle mansioni non può tradursi automaticamente in un peggioramento professionale del dipendente, né tantomeno in pratiche vessatorie suscettibili di integrare il mobbing.

La vicenda trae origine dal caso di un dipendente di una società operante nella gestione di supermercati e centri commerciali. Il lavoratore, impiegato come pizzaiolo e inquadrato nel III livello del CCNL di settore, era stato dichiarato non idoneo a svolgere attività che comportassero l’accesso a celle frigorifere, a causa di problemi di salute rilevati dal medico competente aziendale. A seguito di tale giudizio, l’azienda lo aveva trasferito al reparto dei prodotti di grande consumo, assegnandogli mansioni riconducibili al IV livello contrattuale, dunque inferiori rispetto a quelle precedentemente svolte.

Secondo il lavoratore, questo spostamento non costituiva soltanto una modifica organizzativa, ma un vero e proprio demansionamento, accompagnato inoltre da una serie di comportamenti persecutori: controlli eccessivi, richiami immotivati, disparità di trattamento rispetto ai colleghi e diniego di permessi. Condotte che, nel loro complesso, avrebbero inciso gravemente sul suo equilibrio psicofisico.

In primo grado il Tribunale aveva respinto le domande del dipendente. Diversamente, la Corte d’Appello di Genova aveva riconosciuto sia il demansionamento sia il mobbing, condannando la società non soltanto alla riassegnazione del lavoratore a mansioni coerenti con il III livello di inquadramento, ma anche al risarcimento del danno biologico e del danno alla professionalità.

La Cassazione ha confermato integralmente la decisione della Corte territoriale, ribadendo alcuni principi di particolare importanza.

Il primo riguarda l’interpretazione dell’art. 42 del d.lgs. 81/2008. La norma prevede che, qualora il lavoratore diventi inidoneo alle mansioni originarie per motivi di salute, il datore di lavoro debba innanzitutto adibirlo a mansioni compatibili equivalenti. Solo nel caso in cui ciò sia impossibile è consentita l’assegnazione a mansioni inferiori.

La Suprema Corte sottolinea come il punto decisivo sia proprio la prova dell’impossibilità di mantenere un livello professionale equivalente. E tale prova grava integralmente sul datore di lavoro. Nel caso concreto, la società non era riuscita a dimostrare l’assenza di posizioni compatibili con il livello posseduto dal dipendente. Anzi, la Corte osserva che il lavoratore aveva continuato per un periodo significativo a svolgere le precedenti mansioni di pizzaiolo senza particolari criticità, poiché le prescrizioni mediche riguardavano esclusivamente l’accesso alle celle frigorifere e non l’attività nel suo complesso.

La decisione si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’obbligo datoriale di tutela della salute non può essere adempiuto comprimendo indebitamente la dignità professionale del lavoratore. La salute, infatti, non rappresenta un pretesto per abbassare il livello di inquadramento o svuotare il contenuto qualitativo della prestazione lavorativa.

Altro profilo significativo della pronuncia riguarda il riconoscimento del mobbing. La Cassazione richiama implicitamente gli elementi tipici della fattispecie: pluralità di comportamenti vessatori, sistematicità, protrazione nel tempo, intento persecutorio e danno alla salute causalmente collegato all’ambiente di lavoro.

Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che l’insieme delle condotte poste in essere dai superiori integrasse una strategia persecutoria. Non si trattava di semplici tensioni lavorative o conflitti episodici, ma di una pressione continua e discriminatoria: controlli esasperati, richiami immotivati, disparità di trattamento, diniego di permessi e lo stesso demansionamento.

Determinante è stata anche la prova del danno alla salute. La documentazione medica e la consulenza tecnica d’ufficio avevano infatti accertato un danno biologico di natura psichica permanente pari all’8%, oltre a periodi di inabilità temporanea. La Corte ha quindi riconosciuto il diritto al risarcimento sia del danno biologico sia del danno alla professionalità, liquidato in via equitativa nella misura del 10% della retribuzione per il periodo di demansionamento accertato.

Di particolare interesse è anche il passaggio relativo all’onere della prova. La società aveva contestato la violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che i giudici avessero erroneamente distribuito il carico probatorio. La Cassazione respinge la censura, chiarendo che il vizio di violazione dell’onere della prova sussiste soltanto quando il giudice attribuisce tale onere alla parte sbagliata, e non quando la parte ritenga insufficiente o erronea la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.

La pronuncia conferma dunque una linea rigorosa della giurisprudenza nei confronti delle aziende che utilizzano l’inidoneità fisica sopravvenuta come strumento per marginalizzare il lavoratore o ridurne il ruolo professionale. L’obbligo di sicurezza previsto dall’art. 2087 c.c. e dal d.lgs. 81/2008 non si esaurisce nella mera prevenzione del rischio fisico, ma comprende la tutela complessiva della personalità morale e professionale del dipendente.

In prospettiva pratica, l’ordinanza costituisce un monito importante per i datori di lavoro: ogni modifica delle mansioni conseguente a limitazioni sanitarie deve essere attentamente motivata, documentata e costruita nel rispetto del patrimonio professionale acquisito dal lavoratore. In assenza di tale cautela, il rischio non è soltanto quello di una declaratoria di illegittimità del demansionamento, ma anche di una condanna per mobbing e danno alla salute.

La Cassazione, in definitiva, riafferma un principio essenziale del diritto del lavoro moderno: la tutela della salute non può trasformarsi in una degradazione della dignità professionale della persona che lavora.

Per ulteriori informazioni scrivete a info@mtjust.com

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