Sicurezza sul lavoro e responsabilità dell’amministratore: la Cassazione ribadisce il peso della carica formale

Attualità

Una recente decisione della Corte di Cassazione affronta un nodo cruciale del diritto penale del lavoro: fino a che punto l’amministratore di una società risponde personalmente delle violazioni in materia di sicurezza, anche quando il suo ruolo sia limitato o solo formalmente assunto.

La vicenda nasce da una condanna pronunciata dal Tribunale di Verona nel gennaio 2025 nei confronti dell’amministratore unico di una società, ritenuto responsabile di contravvenzioni previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il cosiddetto Testo Unico sulla sicurezza. In particolare, era stato accertato che la società non aveva nominato il medico competente per la sorveglianza sanitaria e non aveva sottoposto un lavoratore ai controlli sanitari obbligatori. La nomina del medico era avvenuta solo il giorno successivo a un infortunio mortale verificatosi in azienda.

L’amministratore aveva proposto ricorso in Cassazione, articolando due principali censure. Da un lato, sosteneva che alcune testimonianze utilizzate nel processo di primo grado fossero inutilizzabili perché raccolte attraverso domande suggestive o improprie da parte del giudice. Dall’altro, contestava la propria responsabilità, affermando di non essere stato un effettivo gestore dell’impresa e di aver assunto la carica più per ragioni personali che per un reale esercizio di poteri decisionali.

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla prima doglianza, i giudici di legittimità hanno osservato che la condanna non si fondava sulle testimonianze contestate, bensì su elementi oggettivi e sulle stesse ammissioni dell’imputato. La questione relativa alla presunta “suggestività” delle domande è stata quindi ritenuta irrilevante ai fini della decisione.

Molto più significativa è la parte della sentenza dedicata al secondo motivo di ricorso. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: in materia di infortuni sul lavoro, la responsabilità dell’amministratore non viene meno per il solo fatto che il ruolo sia considerato “apparente” o che vi siano altri soggetti a esercitare in concreto poteri gestionali. L’accettazione della carica comporta infatti l’assunzione di una posizione di garanzia, ossia di un obbligo giuridico di impedire eventi dannosi per i lavoratori.

Nel caso esaminato, era pacifico che la società non avesse provveduto alla nomina del medico competente e che non avesse attivato la sorveglianza sanitaria. L’amministratore aveva ammesso di aver accesso ai conti correnti, di disporre pagamenti, di firmare dichiarazioni fiscali e di essere consapevole degli obblighi in materia di sicurezza. Anche qualora non avesse seguito direttamente tutte le dinamiche operative del cantiere, la mancata organizzazione del sistema di prevenzione aziendale è stata qualificata come grave negligenza.

La Corte ha richiamato il combinato disposto degli articoli 2 e 299 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che riconosce rilevanza non solo alle qualifiche formali ma anche all’esercizio di fatto dei poteri tipici del datore di lavoro. Tuttavia, ciò non significa che l’amministratore “di diritto” possa invocare la presenza di un gestore di fatto per sottrarsi alle proprie responsabilità. Le due posizioni possono coesistere e generare corresponsabilità.

Particolarmente importante è il passaggio in cui i giudici affermano che non assume rilievo la motivazione personale che ha condotto ad accettare la carica, sia essa fondata su rapporti di amicizia o su prospettive future di coinvolgimento nell’impresa. Ciò che conta è l’assunzione consapevole dell’incarico: con essa si acquisiscono poteri, ma anche doveri. Tra questi rientra l’obbligo di garantire l’assetto organizzativo necessario a tutelare la salute dei lavoratori.

La pronuncia conferma dunque un orientamento rigoroso: in tema di sicurezza sul lavoro, la posizione apicale comporta un obbligo di vigilanza e organizzazione che non può essere svuotato invocando un ruolo marginale o meramente formale. L’amministratore che accetta la carica assume una responsabilità piena e autonoma, che si estende anche alle omissioni strutturali, come la mancata nomina del medico competente o l’assenza di sorveglianza sanitaria.

In un contesto normativo sempre più attento alla prevenzione, la decisione rappresenta un ulteriore richiamo alla centralità della governance aziendale nella tutela della salute e della sicurezza. La carica societaria non è mai neutra: è una posizione di garanzia che implica obblighi concreti e non delegabili, la cui violazione può avere conseguenze penali anche gravi.

Per maggiori informazioni scrivete a info@mtjust.com

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Moderazione dei commenti attiva. Il tuo commento non apparirà immediatamente.

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.