IL CANTIERE DEL DIRITTO CONDOMINALE: Quando il servizio separabile diventa strumento di tutela del credito

Attualità

Con la Geom. Bozzola, nel nostro ultimo confronto, abbiamo toccato questioni sottili che spesso, nella pratica, si intrecciano tra diritto condominiale e strumenti di tutela del credito civile.

La recente sentenza n. 1371 del 16 dicembre 2025 del Tribunale di Pescara (Sezione Civile) offre un banco di prova giurisprudenziale molto interessante proprio riguardo a questo confine.

Partiamo dalla vicenda: un Condominio, di fronte a un condomino moroso di lungo corso, aveva già tentato tutte le vie ordinarie. Decreto ingiuntivo, precetto, pignoramenti, tutte iniziative che però, per varie ragioni procedurali e sostanziali, non avevano sortito l’effetto di ottenere la soddisfazione del credito. A questo punto, la ricorrente ha chiesto al Giudice l’autorizzazione ad interrompere determinati servizi all’unità immobiliare del resistente.

La ratio del Condominio – e qui si annida il fulcro del ragionamento giuridico – non era certo quella di infliggere una “pena” al moroso fine a se stessa; piuttosto, si trattava di stimolare l’adempimento, agendo su prestazioni che sono giuridicamente separabili e tecnicamente disconnettibili. E il Tribunale ha condiviso tale prospettiva.

Quando ho parlato con la Geom. Bozzola dell’uso separato di servizi condominiali– come acqua, citofono o antenna centralizzata – abbiamo convenuto sulla necessità che tali prestazioni siano disgiungibili e non patrimonio indiscriminato dell’unità immobiliare. La citata pronuncia lo conferma: il giudice ha autorizzato misure tecniche specifiche, realizzabili nella forma meno invasiva possibile, a tutela del credito condominiale.

È interessante osservare come la giurisprudenza di merito – qui quella di Pescara – si muova nel solco di consolidati principi civilistici: l’art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile non vieta tali interventi quando si tratta di servizi godibili separatamente e suscettibili di chiusura tecnica senza alterare l’integrità dell’immobile. In altri termini non si “priva” arbitrariamente il condomino di ciò che è essenziale alla sopravvivenza, ma si attivano meccanismi compatibili (e proporzionati) con il fine di tutela del credito.

La sentenza ci offre dunque una conferma pratica ovvero che il confine tra la tutela del credito e la tutela dei diritti fondamentali del condomino è sottile, ma percorribile se si agisce con rigore tecnico e proporzionalità. In concretezza, il giudice ha autorizzato l’interruzione dei servizi separabili, previa puntuale valutazione della effettiva natura dei servizi e della possibilità tecnica di distacco, con obbligo di limitare l’intervento alla soluzione meno invasiva possibile.

Avv. Simona Maruccio

simona@maruccio.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Moderazione dei commenti attiva. Il tuo commento non apparirà immediatamente.

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.