Intelligenza artificiale negli atti giudiziari: dalle prime sentenze all’obbligo di supervisione umana

Attualità
L’intelligenza artificiale è entrata anche nelle aule di giustizia. Non come giudice, né come fonte del diritto, ma come strumento utilizzato da avvocati e professionisti per redigere atti, ricercare precedenti e strutturare argomentazioni. Questo uso pratico ha posto fin da subito una questione centrale: chi risponde degli errori dell’IA nel processo?

Prima ancora dell’intervento del legislatore, la giurisprudenza italiana aveva già fornito una risposta chiara. Le prime decisioni hanno affermato un principio netto ovvero che l’uso dell’intelligenza artificiale non attenua la responsabilità dell’avvocato, ma la rafforza.

Una delle pronunce più significative è Tribunale di Torino, Sez. Lavoro, sentenza n. 2120/2025, che ha dichiarato manifestamente infondato un ricorso contenente precedenti giurisprudenziali inesistenti, generati con l’ausilio di sistemi di IA. Il giudice ha condannato la parte per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., qualificando l’atto come gravemente negligente.

La sentenza afferma un punto destinato a diventare centrale nel diritto dell’IA applicata al processo: l’errore dell’algoritmo non è mai un errore scusabile, perché l’obbligo di verifica delle fonti resta integralmente in capo al difensore.

Un orientamento analogo si rinviene nella sentenza del Tribunale di Latina del 23 settembre 2025, che ha qualificato come abuso del processo il deposito di un atto redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale in assenza di controllo critico umano, ribadendo l’applicabilità dell’art. 96 c.p.c.

Sul fronte amministrativo, il TAR Lombardia – Milano, sentenza n. 3348/2025, ha affrontato un caso in cui un ricorso conteneva riferimenti normativi e giurisprudenziali errati, frutto dell’uso non verificato di strumenti di IA. Il Collegio ha disposto la trasmissione degli atti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, richiamando espressamente i doveri di lealtà, correttezza e probità professionale.

In un ulteriore giudizio, sempre davanti al TAR Lombardia, il ricorso è stato rigettato e il difensore segnalato all’Ordine per aver fondato le proprie argomentazioni su sentenze mai pronunciate, generate automaticamente.

Le citate decisioni sono state pronunciate prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 132/2025, che ha introdotto in modo espresso l’obbligo di supervisione umana sull’uso dei sistemi di intelligenza artificiale, anche in ambito professionale e giudiziario.

Alla luce del nuovo quadro normativo, le sentenze non appaiono più come episodi isolati, ma come anticipazioni giurisprudenziali di un principio ora positivizzato. L’IA può essere utilizzata, ma solo sotto il controllo effettivo, consapevole e responsabile del professionista.

Le decisioni italiane non vietano l’uso dell’intelligenza artificiale nella professione legale. Al contrario, ne riconoscono la diffusione come dato di realtà. Tuttavia, tracciano – oggi con il supporto della legge – un confine invalicabile: l’IA è uno strumento di supporto ed il controllo umano non è più soltanto un principio giurisprudenziale o deontologico. È diventato un obbligo normativo. E l’avvocato resta l’unico responsabile della qualità, veridicità e correttezza dell’atto processuale.

In questa prospettiva, concludo che, più la tecnologia è potente, più elevato è lo standard di diligenza richiesto al professionista. Nel processo, l’intelligenza può anche essere artificiale, ma la responsabilità, oggi più che mai, resta profondamente – e inevitabilmente – umana.

Avv. Simona Maruccio

simona@maruccio.it

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