TAR sospende esecutività dell’ordinanza Musumeci. Ma il giurista Zucchelli conferma la legittimità dell’ordinanza

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Il presidente della Terza sezione del Tar di Palermo, Maria Cristina Quiligotti, ha accolto l’istanza cautelare presentata dal Governo e ha sospeso l’esecutività del decreto del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che prevede la chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza per migranti presenti sull’isola. La camera di consiglio è stata fissata per il 17 settembre prossimo.

 Alla base dell’impugnazione da parte del governo la considerazione che la gestione del fenomeno migratorio è competenza dello Stato, non delle Regioni.

“Quella adottata dal magistrato del Tar di Palermo è una decisione cautelare che non condividiamo e che è stata assunta senza neppure ascoltare la Regione, come può essere concesso a richiesta della parte e come noi abbiamo formalmente chiesto, non avendo potuto depositare le nostre difese. Tuttavia, se in pochi giorni sono stati trasferiti oltre 800 migranti è la dimostrazione che serve denunciare il problema ad alta voce”. Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, commenta su Fb la decisione del Tribunale amministrativo regionale.

Il giurista Zucchelli spiega su Il Giornale perché ha ragione Musumeci

Ne è convinto Claudio Zucchelli, attuale presidente dell’equivalente siciliano del Consiglio di Stato ed ex direttore per dieci anni del Dagl, il dipartimento affari giuridici e legislativi di Palazzo Chigi. Il giurista ha messo on line un parere che liquida l’argomento della «nullità» dell’ordinanza: «È errato, oltre che scorretto, – scrive Zucchelli – sostenere che non ha alcun valore, essa ha forza e valore di provvedimento amministrativo». Se ne desume che «fino a quando il giudice amministrativo non lo annulli o sospenda gli effetti, è esecutivo ed esecutorio». Ed ecco perché il Viminale, che pure aveva subito tentato il dialogo, è stato costretto al ricorso. «Che -dice Musumeci- non ci fermerà».

Secondo Zucchelli del resto, l’ordinanza non solo è legittima perché su materia sanitaria, ma il governatore ha anche il potere di farla applicare, in forza dell’articolo 31 dello Statuto della Sicilia (regione autonoma), secondo cui «al mantenimento dell’ordine pubblico provvede il Presidente della Regione a mezzo della polizia di Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l’impiego e l’utilizzazione, dal governo regionale».

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