Il 1° marzo, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato un nuovo decreto che proroga alcuni interventi previsti già nel decreto numero 6 del 23 febbraio 2020 e ne introduce di nuovi. Coronavirus, cosa prevede il secondo decreto legge in fase di pubblicazione: la sospensione delle scadenze
Il 28 febbraio 2020 il Consiglio dei Ministri si è riunito per prevedere ulteriori misure per limitare il contagio da coronavirus ed aiutare lavoratori, famiglie ed imprese in difficoltà.
Con il comunicato stampa numero 33 del 29 febbraio 2020 vengono rese note le nuove misure del secondo decreto legge in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
I provvedimenti messi in campo sono molti e di varia natura e portata. Tra questi c’è la sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti nella “zona rossa”, ossia nelle aree individuate dall’allegato del decreto numero 6 dello scorso 23 febbraio.
Nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’ sono sospesi i seguenti adempimenti:
- i versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a: cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi; atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali; “rottamazione-ter”; “saldo e stralcio”. La scadenza di tali versamenti è prorogata al 31 maggio 2020;
- il pagamento delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica, fino al 30 aprile, con la previsione dell’eventuale rateizzazione delle bollette una volta terminato il periodo di sospensione;
- il versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese;
- il pagamento dei diritti camerali.
Il nuovo provvedimento allunga il precedente elenco delle scadenze fiscali interessate e fissa il termine al 31 maggio prossimo. Vengono esplicitamente citate le ridefinizioni agevolate della pace fiscale: “rottamazione-ter”; “saldo e stralcio”, chiarendo ogni possibile dubbio interpretativo. La sospensione dei pagamenti si estende anche al di fuori della “zona rossa” per tutti i contribuenti che si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati. Infine vengono prorogati i termini per la comunicazione dei dati per la predisposizione del modello 730 precompilato su tutto il territorio nazionale. E la scadenza del 9 marzo che riguarda la Certificazione Unica si sposta al 31 marzo 2020.
Coronavirus, cosa prevede il secondo decreto legge in fase di pubblicazione: le misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori ed alle imprese Oltre alla sospensione delle scadenze, tra i provvedimenti per aiutare famiglie, lavoratori ed imprese in difficoltà a causa del coronavirus ci sono i seguenti:
- cassa integrazione ordinaria per le unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati, il ricorso alla cassa integrazione è esteso ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale – FIS;
- possibilità di sospensione della Cassa integrazione straordinaria per le imprese che vi avessero fatto ricorso prima dell’emergenza sanitaria e sostituzione con Cassa integrazione ordinaria;
- cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati, che non possano beneficiare dei vigenti strumenti di sostegno al reddito, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi;
- indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività di impresa iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria – AGO, domiciliati o che svolgono la propria attività nei comuni elencati, parametrata alla effettiva durata della sospensione dell’attività.
Sono inoltre previste diverse misure di supporto per soggetti che risentono delle conseguenze indirette del fenomeno. Tra le altre sono state messe in campo le seguenti:
- l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e, per 12 mesi, la garanzia della priorità della concessione del credito a quelle operanti nella “zona rossa”, comprese quelle del settore agroalimentare. La concessione è a titolo gratuito, per un importo massimo per singola impresa di 2,5 milioni di euro e percentuale massima di copertura pari all’80 per cento nel caso di interventi di garanzia diretta e pari al 90 per cento in caso di riassicurazione. L’intervento potrà essere esteso, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, per periodi determinati, alle pmi con sede in aree limitrofe alla “zona rossa” che per questo abbiano subito un danno eccezionale o che facciano parte di una filiera particolarmente colpita;
- la sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali per i lavoratori che subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
- l’incremento di 350 milioni di euro dei fondi destinati al sostegno delle imprese esportatrici;
- l’estensione della validità delle tessere sanitarie e della Carta nazionale dei servizi;
- misure volte ad agevolare il ricorso al lavoro agile, smart working, dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
- il mantenimento della retribuzione dei dipendenti pubblici in caso di malattia con ricovero ospedaliero o assenza per malattia dovuta al COVID-19, ivi compresi i periodi di quarantena;
- la possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia che non possano sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo a causa dell’ordinanza del Ministro dell’Università e della ricerca del 24 febbraio, di frequentare con riserva il corso di formazione specifica in medicina generale;
- la conservazione della validità dell’anno scolastico, anche qualora gli istituti non possano effettuare i duecento giorni di lezione previsti dalla normativa a seguito delle misure di contenimento;
- l’estensione del regime fiscale delle donazioni di alimenti, ossia la non imponibilità a fini IVA e imposte redditi, alle donazioni di altre merci quali vestiario, computer ecc.;
- l’istituzione di un fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero per le imprese agricole in difficoltà;
- il differimento al 15 febbraio 2021 dei termini per l’obbligo di segnalazione, procedimento di allerta, che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, introdotto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza previsti dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, per consentire un graduale adeguamento a questa novità.
Alcune misure di supporto sono previste anche per le strutture ricettive, le agenzie di viaggio ed i tour operator. Vengono sospesi fino al 30 aprile del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali. Saranno inoltre individuate ulteriori misure di compensazione per coloro i quali non abbiano potuto viaggiare nella “zona rossa”, non potendo ad esempio usufruire di pacchetti turistici.
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