I magistrati amministrativi dicono sì all’istanza relativa all’intervento in viale Brenta e stigmatizzano la paralisi dell’ente locale: “La procedura non può rimanere sospesa a tempo indeterminato”
Un ulteriore verdetto sfavorevole al Tar per Palazzo Marino sulla questione del blocco delle pratiche edilizie: per la seconda occasione nel giro di poche settimane, il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha bollato come illegittimo il silenzio dell’amministrazione e il suo atteggiamento omissivo. Risulta così accolta la domanda presentata da Setha Brenta, società impegnata nella realizzazione di un complesso immobiliare in viale Brenta 24, nell’area di corso Lodi, denominato “Urbaniqa”.
La scansione degli eventi
Nel corso del mese di dicembre del 2025, gli uffici comunali avevano notificato all’operatore Setha Brenta l’interruzione dei termini necessari all’emissione del permesso di costruire, motivando la decisione con la mancanza della convenzione urbanistica. Successivamente, nel mese di febbraio del 2026, l’impresa aveva formalmente diffidato l’amministrazione a procedere con la verifica dell’istruttoria, sottoponendo direttamente alla giunta il testo della convenzione affinché venisse approvato. Poiché da Palazzo Marino non è giunta alcuna risposta, la società si è rivolta alla giustizia amministrativa.
L’orientamento dei giudici
La condizione di stallo in cui è versato il procedimento da parte dell’ente pubblico è stata valutata come contraria alla legge: secondo quanto evidenziato nel testo della pronuncia, il Comune ha l’obbligo giuridico di esprimersi con un provvedimento di accoglimento o di diniego, senza la possibilità di posporre la conclusione dell’iter senza un termine certo.
Il precedente recente
Già verso il termine del mese di agosto, con un’altra pronuncia, i giudici del Tar avevano espresso sostanzialmente il medesimo orientamento. In quel caso la vicenda riguardava un intervento edilizio da realizzare in via Cletto Arrighi, nel quartiere di Città Studi. Anche in quella circostanza era stato ribadito come l’amministrazione sia tenuta a determinarsi entro tempistiche definite e fornendo un’adeguata motivazione, pur restando ferma la sua piena discrezionalità nel non concedere necessariamente un esito favorevole.
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