Ferie, non ogni riduzione della retribuzione è illegittima: conta l’effetto dissuasivo sul lavoratore

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Non tutte le voci normalmente percepite dal dipendente devono necessariamente essere incluse nella retribuzione corrisposta durante le ferie. La loro esclusione diventa illegittima quando determina una riduzione economica tale da poter dissuadere il lavoratore dall’esercitare pienamente il diritto al riposo annuale. È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 18529 dell’8 giugno 2026.

La controversia riguardava un macchinista che chiedeva di includere nella retribuzione feriale la parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale e il compenso previsto per l’assenza dalla residenza. Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d’Appello di Torino aveva riformato la decisione, rilevando che le due voci rappresentavano complessivamente soltanto il 3,37% del trattamento economico del dipendente. Una differenza considerata troppo contenuta per incidere concretamente sulla scelta di fruire delle ferie.

Il lavoratore aveva quindi proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che entrambe le indennità fossero direttamente collegate alle mansioni svolte e che la loro esclusione contrastasse con la normativa europea. L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, infatti, impone che durante le ferie annuali sia mantenuta una retribuzione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria, affinché il dipendente non venga penalizzato economicamente per aver esercitato il proprio diritto al riposo.

La Cassazione ha confermato che nella retribuzione feriale devono essere considerate le somme intrinsecamente collegate all’esecuzione delle mansioni oppure allo status personale e professionale del lavoratore. In questa prospettiva, la parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale è funzionalmente connessa alle mansioni tipiche del personale ferroviario. Allo stesso modo, l’indennità per assenza dalla residenza compensa il disagio proprio dei lavoratori viaggianti, privi di una sede fissa e frequentemente lontani dalla residenza o dal luogo formale di lavoro.

Questo collegamento, tuttavia, non è stato ritenuto sufficiente per accogliere il ricorso. Secondo la Suprema Corte, occorre verificare anche se la mancata corresponsione delle somme durante le ferie possa produrre un effettivo, o almeno potenziale, effetto deterrente. Il diritto europeo mira infatti a impedire che il lavoratore sia indotto a rinunciare al riposo annuale per evitare una perdita economica significativa, ma non impone necessariamente una perfetta coincidenza tra la retribuzione percepita durante il servizio e quella corrisposta nel periodo feriale.

Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva svolto una valutazione concreta, considerando l’incidenza delle due sole voci rivendicate e confrontando periodi temporali omogenei. La diminuzione del 3,37% è stata giudicata non significativa e, dunque, inidonea a scoraggiare il godimento delle ferie. Trattandosi di un accertamento di merito privo di errori logici o giuridici, la Cassazione ha ritenuto di non poterlo riesaminare.

L’ordinanza non contraddice quindi i precedenti nei quali la stessa Corte aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori ferroviari all’inclusione di analoghe indennità. In quelle controversie veniva in rilievo una pluralità di voci che, considerate complessivamente, producevano una riduzione potenzialmente dissuasiva. La verifica deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto non soltanto della natura delle componenti retributive, ma anche della loro reale incidenza sul trattamento economico.

Il principio che emerge è particolarmente rilevante: il collegamento di un’indennità alle mansioni costituisce un elemento necessario, ma non sempre decisivo. Per ottenere l’inclusione nella retribuzione feriale, il lavoratore deve dimostrare che l’esclusione determina una perdita economicamente apprezzabile e potenzialmente capace di condizionare l’esercizio del diritto alle ferie. Nel caso del macchinista, questa soglia non è stata ritenuta raggiunta e il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna al pagamento delle spese del giudizio.

Per maggiori informazioni scrivete a info@mtjust.com.

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