L’ordinanza n. 6988 del 24 marzo 2026 della Corte di Cassazione offre un chiarimento importante in materia di accesso alla NASpI, intervenendo su un tema che negli ultimi anni ha generato un contenzioso significativo: la possibilità di riconoscere l’indennità di disoccupazione nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, soprattutto quando questa avvenga in contesti di riorganizzazione aziendale con incentivo all’esodo.
La vicenda trae origine da una controversia tra una lavoratrice e l’INPS, che aveva richiesto la restituzione delle somme erogate a titolo di NASpI a seguito della cessazione consensuale del rapporto. L’accordo tra le parti era stato raggiunto in sede sindacale e prevedeva un incentivo all’esodo, inserendosi in un più ampio processo di riduzione del personale. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Bologna avevano ritenuto legittima la percezione dell’indennità, valorizzando il fatto che, pur in presenza di una risoluzione formalmente consensuale, la perdita del lavoro fosse riconducibile a una scelta organizzativa del datore di lavoro.
I giudici di merito avevano così costruito una lettura sostanzialistica della fattispecie, arrivando ad applicare in via analogica l’istituto della cosiddetta “offerta di conciliazione agevolata” prevista dal d.lgs. n. 23/2015, tipicamente collegata ai casi di licenziamento. In questa prospettiva, la risoluzione consensuale sarebbe stata considerata, nella sostanza, come una forma mediata di cessazione imputabile all’iniziativa datoriale, e dunque idonea a integrare il requisito della disoccupazione involontaria.
La Cassazione ribalta però questa impostazione, riaffermando un principio di stretta legalità nella materia previdenziale. Secondo la Corte, il punto di partenza non può che essere il dato normativo: l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 22/2015 prevede espressamente che la NASpI spetta in caso di risoluzione consensuale solo se questa avviene nell’ambito della procedura prevista dall’art. 7 della legge n. 604 del 1966. Si tratta di una previsione tassativa, che individua un’ipotesi ben circoscritta e non suscettibile di estensione analogica.
Nel caso concreto, tale procedura non era stata attivata. Dal verbale di conciliazione non risultava infatti alcuna comunicazione datoriale alla Direzione territoriale del lavoro né l’avvio di un procedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Le parti avevano semplicemente convenuto di risolvere consensualmente il rapporto, sia pure in un contesto di incentivo all’esodo.
Proprio questo elemento diventa decisivo nella motivazione della Corte. L’assenza di un licenziamento – anche solo preannunciato – esclude la possibilità di ricondurre la fattispecie nell’alveo delle norme che consentono l’accesso alla NASpI. Né può soccorrere l’analogia con l’istituto della conciliazione agevolata, che presuppone comunque un licenziamento già intimato. La Cassazione sottolinea che si tratta di una fattispecie strutturalmente diversa, che non può essere utilizzata per colmare quella che, in realtà, non è affatto una lacuna normativa.
Ed è proprio sul tema dell’analogia che l’ordinanza assume un rilievo più generale. Richiamando un orientamento consolidato, la Corte ribadisce che il ricorso all’analogia è ammesso solo in presenza di un vuoto normativo. Nel caso della NASpI, invece, il legislatore ha già disciplinato in modo espresso e puntuale le ipotesi di accesso in presenza di risoluzione consensuale, limitandole alla procedura ex art. 7 della legge n. 604/1966. Non vi è dunque alcuno spazio per estensioni interpretative, tanto più in una materia – quella previdenziale – che incide su diritti patrimoniali e sulla finanza pubblica.
La decisione si inserisce in una linea interpretativa rigorosa, che privilegia la certezza del diritto rispetto a letture sostanzialistiche orientate all’equità del caso concreto. Ne deriva un messaggio chiaro per operatori e interpreti: gli accordi di risoluzione consensuale, anche quando inseriti in contesti di riorganizzazione aziendale e accompagnati da incentivi all’esodo, non sono di per sé sufficienti a garantire l’accesso alla NASpI, se non rispettano le condizioni tipizzate dal legislatore.
In conclusione, l’ordinanza n. 6988/2026 rappresenta un punto fermo nella delimitazione dei confini applicativi dell’indennità di disoccupazione, riaffermando la natura eccezionale delle ipotesi di accesso in presenza di cessazioni non riconducibili a un licenziamento e ponendo un argine netto all’uso creativo dell’analogia in ambito giuslavoristico-previdenziale.
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Giornalista pubblicista, opera da molti anni nel settore della compliance aziendale, del marketing e della comunicazione.