La Cassazione ha confermato la condanna di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione per un infortunio mortale avvenuto in uno stabilimento di Samarate. La sentenza n. 35771 del 2026 chiarisce che il RSPP, pur non avendo i poteri decisionali del datore di lavoro, può rispondere quando non segnala un rischio che, per il ruolo ricoperto e le informazioni ricevute, aveva il dovere di individuare.
L’infortunio è avvenuto durante alcuni lavori di tinteggiatura in un magazzino. Un lavoratore autonomo si trovava su un trabattello, con il piano di calpestio a circa 3,4 metri dal suolo, quando un carrello elevatore in retromarcia ha urtato la struttura. Il lavoratore è caduto ed è morto per le lesioni riportate. Il mezzo trasportava un carico voluminoso che limitava la visuale; nel magazzino, intanto, proseguiva la normale movimentazione delle merci.
Il RSPP, consulente esterno dell’azienda, era stato informato che all’inizio di giugno sarebbero stati eseguiti lavori di tinteggiatura con l’impiego di trabattelli. Aveva inoltre ricevuto la documentazione relativa ai lavoratori autonomi coinvolti. La Cassazione ha ritenuto che, in quella fase preparatoria, avrebbe dovuto attivarsi: chiedere gli elementi mancanti, segnalare il rischio derivante dalla compresenza di trabattelli e carrelli elevatori e collaborare con il delegato del datore di lavoro per individuare le misure di prevenzione.
La Corte ha precisato che la responsabilità non deriva dall’aver omesso di redigere personalmente il DUVRI, compito che spetta al datore di lavoro committente, né dal mancato arresto dei lavori. L’addebito riguarda l’omessa segnalazione e la mancata collaborazione tecnica. La funzione del RSPP resta consultiva, ma comporta il dovere professionale di individuare i rischi connessi all’attività e di comunicarli a chi può adottare le decisioni necessarie.
La sentenza affronta anche l’esenzione dal DUVRI prevista per lavori di durata non superiore a cinque uomini-giorno. La soglia, ha osservato la Cassazione, non basta da sola a escluderne l’obbligo quando ricorrono rischi particolari. Nel caso concreto, il rischio di caduta dall’alto era aggravato dalle condizioni ambientali: i lavori in quota si svolgevano nello stesso spazio in cui circolavano carrelli elevatori. Inoltre, la durata di 4,2 uomini-giorno era una stima difensiva, non un dato accertato.
Tra le misure che avrebbero potuto prevenire l’incidente, i giudici hanno indicato la segnalazione dei lavori, la delimitazione dell’area e la separazione tra i trabattelli e il percorso dei carrelli. Per la Cassazione, il RSPP non deve avere un autonomo potere di impedire l’avvio delle attività: il suo compito è attivare per tempo il datore di lavoro o il delegato, mettendoli in condizione di intervenire.
La decisione richiama così una distinzione essenziale: il RSPP non sostituisce il datore di lavoro e non assume i suoi poteri, ma non può limitarsi a una consulenza formale. Quando conosce per tempo un’attività e gli elementi che rendono riconoscibile un rischio interferenziale, deve segnalarlo in modo concreto e tempestivo.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti sulla questione è possibile contattare l’avv. Marco Tavernese all’indirizzo e-mail info@mtjust.com.

Giornalista pubblicista, opera da molti anni nel settore della compliance aziendale, del marketing e della comunicazione.