Licenziamenti nelle piccole imprese: la Consulta cancella il tetto alle sei mensilità

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La Corte costituzionale torna a intervenire sul regime dei licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese e, con la sentenza n. 118 del 21 luglio 2025, dichiara incostituzionale il limite massimo di sei mensilità previsto dall’art. 9 del d.lgs. 23/2015 per i datori di lavoro sotto soglia.

Si tratta di una pronuncia destinata ad avere un impatto rilevante, perché riguarda la disciplina applicabile alla grande maggioranza delle imprese italiane: quelle che non raggiungono i requisiti dimensionali dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Già nel 2022, con la sentenza n. 183, la Consulta aveva segnalato l’inadeguatezza del sistema e sollecitato un intervento del legislatore. Di fronte alla perdurante inerzia, è ora la Corte a rimuovere uno degli elementi più critici del regime speciale.

Nel mirino finisce il tetto invalicabile di sei mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del TFR, applicabile alle indennità dovute per i licenziamenti illegittimi nelle imprese “sottosoglia”. Secondo la Corte, una simile compressione trasforma l’indennizzo in una liquidazione standardizzata, incapace di tener conto della gravità del vizio che inficia il recesso, dell’anzianità di servizio, del comportamento delle parti e della reale forza economica del datore di lavoro.

In questo modo viene violato il principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 Cost., oltre che gli artt. 4 e 35, che impongono una tutela effettiva del lavoro, e l’art. 41, che subordina l’iniziativa economica privata al rispetto della dignità della persona. A ciò si aggiunge il parametro interposto dell’art. 24 della Carta sociale europea, che richiede un indennizzo congruo e dissuasivo per il licenziamento ingiustificato.

La Corte non mette in discussione la scelta legislativa di riservare la tutela reintegratoria a ipotesi tassative e di mantenere, per i datori di lavoro di minori dimensioni, un sistema fondato essenzialmente sul risarcimento. Ma ribadisce che anche una tutela solo monetaria deve essere “personalizzabile” caso per caso: il giudice deve poter modulare l’importo entro una forbice sufficientemente ampia, alla luce di tutti gli elementi rilevanti, compreso – ma non esclusivamente – il numero dei dipendenti.

Per questo viene dichiarata incostituzionale solo la parte dell’art. 9, comma 1, che bloccava comunque l’indennità entro il limite delle sei mensilità, mentre rimane in piedi il meccanismo del dimezzamento delle soglie previste dal d.lgs. 23/2015 per le imprese sopra soglia. Così il giudice del lavoro potrà tornare a utilizzare l’intero ventaglio dei criteri individuati dalla giurisprudenza costituzionale per calibrare l’importo, evitando che licenziamenti affetti da vizi gravi vengano “sanzionati” con ristori simbolici.

Nella parte finale della motivazione, la Consulta richiama di nuovo il legislatore a una riforma organica: il solo dato occupazionale non è più sufficiente per misurare la forza economica del datore di lavoro. Parametri come fatturato e totale di bilancio, già centrali nelle definizioni europee di micro, piccole e medie imprese, dovranno entrare a pieno titolo nella futura architettura delle tutele.

La sentenza n. 118/2025 restituisce ai giudici un margine di manovra più ampio e riapre il dibattito sul giusto equilibrio tra esigenze d’impresa e garanzie del lavoratore, in un contesto produttivo in cui i confini tra “piccolo” e “grande” sono sempre meno leggibili solo in base al numero dei dipendenti.

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