Un contratto di subfornitura non basta a rendere lecita un’esternalizzazione se, nello stabilimento, i lavoratori della cooperativa ricevono ordini direttamente dall’impresa committente. Con l’ordinanza n. 26315, depositata il 6 ottobre 2026, la sezione lavoro della Cassazione ribadisce che la distinzione tra un appalto genuino e un’interposizione illecita di manodopera dipende dall’organizzazione concreta dell’attività. La denominazione scelta dalle parti non può sostituire l’autonomia imprenditoriale che deve esistere nella gestione del lavoro.
La vicenda riguarda un’azienda impegnata nella lavorazione, nel confezionamento e nella commercializzazione di carni bovine e suine. Attraverso un contratto di subfornitura, la società aveva affidato a una cooperativa alcune operazioni sulle carni, tra cui scotennamento, toelettatura, incassamento e macinatura. Un accertamento della Direzione territoriale del lavoro aveva però rilevato che il personale della cooperativa era pienamente inserito nella struttura produttiva della committente, alla quale facevano capo l’organizzazione delle prestazioni e il rischio d’impresa.
Il Tribunale di Reggio Emilia aveva respinto l’opposizione della società e la Corte d’appello di Bologna aveva confermato la decisione. La Cassazione ha ora rigettato entrambi i ricorsi, presentati dall’impresa e dalla cooperativa, lasciando fermo l’accertamento dell’interposizione illecita.
Gli elementi emersi nel giudizio descrivono una gestione del personale concentrata nelle mani del legale rappresentante della committente. Era lui a impartire quotidianamente le indicazioni sulle attività da svolgere. Un dipendente della cooperativa le trasmetteva agli altri lavoratori, senza esercitare un’autonoma funzione organizzativa: secondo i giudici, si limitava a comunicare la volontà del responsabile aziendale, individuato dai soci lavoratori come il loro capo. La responsabile dell’appalto, invece, si recava nello stabilimento saltuariamente, soprattutto per consegnare le divise.
In queste condizioni, la cooperativa non gestiva una parte della produzione con una propria organizzazione e a proprio rischio. Metteva a disposizione personale che veniva diretto dalla società utilizzatrice. È questo il passaggio decisivo: negli appalti ad alta intensità di manodopera, l’autonomia deve manifestarsi nell’effettivo esercizio del potere direttivo e di controllo sui dipendenti e nell’assunzione del rischio economico. La presenza di un referente formalmente incaricato non è sufficiente quando gli ordini provengono, nella sostanza, dalla committente.
La Corte affronta anche la difesa fondata sulla specificità della subfornitura. La cooperativa sosteneva che questo contratto consentisse un’ingerenza tecnica più penetrante da parte del committente. La Cassazione chiarisce però che tale caratteristica non permette di eludere il divieto di intermediazione di manodopera. Le lavorazioni affidate devono produrre un risultato autonomo e riconoscibile, anche parziale rispetto al prodotto finale, e il committente non deve esercitare poteri di direzione e controllo sui dipendenti del subfornitore.
Un altro punto riguarda le dichiarazioni dei lavoratori. La Corte d’appello aveva ritenuto più credibili quelle raccolte dagli ispettori durante accessi non preannunciati rispetto alle successive testimonianze rese in giudizio. La Cassazione precisa che le dichiarazioni riportate nei verbali ispettivi sono liberamente valutabili dal giudice: possono ricevere maggiore peso rispetto alle deposizioni processuali, purché la scelta sia adeguatamente motivata. Non esiste dunque una prevalenza automatica, ma una valutazione dell’attendibilità fondata sulle circostanze concrete.
L’ordinanza interviene infine sulle somme corrisposte come indennità di trasferta, confermandone l’assoggettamento a contribuzione nel caso esaminato. I lavoratori erano assegnati stabilmente allo stesso stabilimento e vi avevano sempre svolto la propria attività. Mancava quindi la temporaneità dello spostamento, requisito essenziale della trasferta. La diversa ubicazione della sede legale della cooperativa non bastava a giustificare quella qualificazione in busta paga.
La decisione indica alle imprese un criterio operativo preciso: la regolarità dell’esternalizzazione deve trovare riscontro ogni giorno nella gestione della produzione e del personale. Contratti, incarichi e voci retributive devono descrivere rapporti effettivi. Quando l’autonomia dell’appaltatore rimane soltanto sulla carta, la forma contrattuale non impedisce l’accertamento dell’illecito.

Giornalista pubblicista, opera da molti anni nel settore della compliance aziendale, del marketing e della comunicazione.