I giudici amministrativi hanno annullato il no della Soprintendenza e il conseguente blocco del Comune nei confronti del Caffè Le Grazie. Viene però respinta la richiesta dell’esercizio commerciale di ottenere una concessione a carattere permanente.
La sentenza per lo spazio esterno davanti al Cenacolo
Si chiude con un esito interlocutorio la battaglia legale che coinvolge lo storico locale situato in Corso Magenta 69, proprio di fronte alla Basilica di Santa Maria delle Grazie. La Quinta Sezione del Tar della Lombardia ha accolto il ricorso presentato dalla società di gestione del Caffè Le Grazie contro la delibera del Comune di Milano, che aveva bloccato l’uso del dehors sulla base di un parere contrario della Soprintendenza. Tuttavia, i magistrati non hanno recepito le doglianze aggiuntive con cui l’attività mirava a trasformare la propria autorizzazione in un titolo permanente.
L’origine della controversia
La vicenda affonda le radici nelle misure emergenziali introdotte durante la pandemia da Covid-19, arco temporale in cui il bar aveva ottenuto l’occupazione temporanea del suolo pubblico. Nel mese di marzo del 2022, la proprietà aveva fatto richiesta per posizionare tavoli, sedie e ombrelloni su una superficie di 24 metri quadrati, rinunciando a strutture fisse come pedane e paraventi. Palazzo Marino aveva inizialmente accordato una concessione annuale validata dal 21 febbraio 2023 al 21 febbraio 2024, precisando che il parere della Soprintendenza era ancora in fase di valutazione e avrebbe potuto comportare dei vincoli.
L’organo di tutela dei beni culturali ha espresso la propria posizione il 27 ottobre 2023 con un esito negativo. A stretto giro, il 2 novembre, l’amministrazione comunale ha notificato al gestore l’obbligo di rimozione delle strutture esterne entro il 31 dicembre 2023, salvo proroghe nazionali. L’azienda si è quindi rivolta alla giustizia amministrativa il 27 dicembre 2023, mentre l’operatività del dehors è rimasta temporaneamente salvaguardata grazie al prolungamento normativo delle concessioni fino al termine del 2024.
Motivazioni generiche: l’annullamento degli atti
Alla base della decisione dei giudici vi è un vizio di motivazione. Il Tar ha rilevato come il provvedimento di Palazzo Marino si limitasse a fare proprio l’orientamento della Soprintendenza, il quale citava unicamente il “particolare contesto storico-architettonico” del luogo. Per il tribunale, il semplice richiamo alla rilevanza monumentale rappresenta il presupposto per l’apposizione del vincolo, ma non costituisce una motivazione sufficiente a spiegare in che modo quei specifici tavolini arrechino un pregiudizio alla valorizzazione dell’area.
Di conseguenza, sia la nota comunale del 2 novembre 2023 sia il parere della Soprintendenza del 27 ottobre 2023 sono stati annullati. Resta inteso che gli enti pubblici conservano la facoltà di pronunciarsi nuovamente, a condizione di articolare una motivazione puntuale e circostanziata.
Inapplicabile il silenzio-assenso
Il collegio giudicante ha invece disatteso la tesi del locale secondo cui il ritardo nella pronuncia della Soprintendenza avrebbe fatto scattare il silenzio-assenso ex art. 17-bis della legge 241/1990. I magistrati hanno specificato che tale automatismo si applica nei casi di decisioni condivise tra più amministrazioni; nel caso specifico, la competenza decisionale spetta al solo Comune, mentre la Soprintendenza riveste un ruolo puramente consultivo.
La svista sulla concessione permanente
Un elemento singolare riguarda la comunicazione inviata dal Comune il 22 ottobre 2024, a seguito dell’istanza di rinnovo presentata dal bar in settembre. In quel documento, gli uffici comunali avevano definito la concessione come “permanente” e rinnovabile di anno in anno. Successivamente, l’8 gennaio 2026, Palazzo Marino ha chiarito che tale nota era frutto di un mero errore materiale derivante dall’impiego di un modulo prestampato inadeguato.
Il Tar ha ritenuto legittima la rettifica effettuata dall’amministrazione, escludendo che l’esercente potesse riporre un legittimo affidamento sulla natura permanente del titolo, sia perché la nota del 2024 ignorava i precedenti atti ancora validi, sia perché la concessione originaria esplicitava la subordinazione al parere della Soprintendenza.
Gli scenari futuri
L’occupazione di suolo pubblico rimane quindi di natura temporanea. Spetterà adesso a Comune e Soprintendenza riavviare il procedimento per valutare se rilasciare o negare l’autorizzazione mediante un’istruttoria approfondita. Il tribunale ha stabilito la compensazione delle spese di lite tra le parti. La sentenza è stata formalizzata nell’udienza del 21 settembre 2026.
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