Stesso lavoro, stessi doveri, un terzo di retribuzione in meno. È intorno a questa apparente contraddizione che ruota una questione destinata ad arrivare il prossimo 19 ottobre davanti alla Corte costituzionale. A sollevarla è stato il Tribunale di Roma, che con l’ordinanza n. 88 del 24 aprile 2026 ha rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 22 della legge sull’ordinamento penitenziario.
La disposizione stabilisce che la remunerazione dei detenuti e degli internati che lavorano alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria sia determinata, in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, «in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi». Una riduzione quindi non eventuale e neppure affidata alla valutazione delle caratteristiche della singola prestazione: è la legge stessa a fissarla.
Ed è precisamente questo automatismo a essere finito sotto la lente del giudice del lavoro.
Dal detenuto che lavora al lavoratore detenuto
Per comprendere la portata della questione bisogna partire dall’evoluzione che il lavoro penitenziario ha conosciuto negli ultimi decenni. Il punto centrale dell’ordinanza è infatti che il detenuto lavoratore di oggi non si trova più nella stessa condizione giuridica sulla quale la Corte costituzionale si pronunciò quasi quarant’anni fa.
Nel 1988, con la sentenza n. 1087, la Consulta aveva già esaminato la disciplina della remunerazione del lavoro penitenziario, ritenendola compatibile con la Costituzione. Il quadro normativo, tuttavia, era profondamente diverso.
Allora il lavoro dei condannati era obbligatorio; la mercede veniva determinata attraverso un’apposita commissione; soprattutto, la legge stabiliva che essa non potesse essere «inferiore ai due terzi» del trattamento previsto dai contratti collettivi. I due terzi rappresentavano quindi un limite minimo e non una misura inderogabilmente fissata dalla legge.
La riforma del 2018 ha cambiato radicalmente questo quadro. Il lavoro penitenziario non è più obbligatorio, la commissione è stata abolita e la formulazione dell’articolo 22 è mutata: non più una remunerazione «non inferiore» ai due terzi, ma una remunerazione «pari» ai due terzi.
Una differenza di poche parole che produce conseguenze giuridiche rilevanti. Il Tribunale di Roma osserva infatti che il legislatore ha trasformato quello che era un pavimento retributivo in un criterio rigido di quantificazione. Il giudice, di conseguenza, non dispone più dello spazio che consentiva di intervenire qualora la remunerazione risultasse inadeguata.
Il nodo dell’articolo 36
È qui che la vicenda incontra uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione.
L’articolo 36 riconosce al lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La giurisprudenza ha progressivamente precisato che i minimi previsti dai contratti collettivi costituiscono un parametro fondamentale per valutare l’adeguatezza della retribuzione, ma non rappresentano un vincolo assoluto per il giudice. Quest’ultimo può verificare in concreto se il trattamento economico soddisfi davvero i requisiti costituzionali di proporzionalità e sufficienza e, motivandone le ragioni, utilizzare anche parametri differenti.
Si determina così il paradosso sul quale insiste l’ordinanza romana.
Di fronte alla retribuzione di un normale lavoratore subordinato, il giudice può verificare se essa sia conforme all’articolo 36 della Costituzione. Di fronte a quella del detenuto che lavora per l’amministrazione penitenziaria, invece, lo stesso giudice incontra una disposizione legislativa che gli impone esattamente i due terzi del trattamento economico previsto dal contratto collettivo.
Non conta soltanto, dunque, che il detenuto riceva meno. Conta il fatto che quella differenza sia predeterminata esclusivamente in ragione della particolare condizione personale del lavoratore.
Un lavoro sempre più simile a quello svolto fuori dal carcere
Nel frattempo anche la giurisprudenza ha progressivamente ridotto le distanze tra le due figure.
L’ordinanza richiama espressamente la Cassazione n. 23588 del 2025, secondo la quale le peculiarità connesse all’ambiente carcerario non eliminano la natura del rapporto di lavoro subordinato intramurario né il nucleo essenziale dei diritti costituzionalmente riconosciuti al lavoratore.
Il principio è particolarmente importante: la funzione rieducativa del lavoro penitenziario non ne cancella la dimensione economica e lavoristica. Al contrario, proprio la progressiva somiglianza tra il lavoro svolto dentro il carcere e quello svolto nella società libera dovrebbe favorire il reinserimento del detenuto una volta terminata la pena.
Se questa è la direzione seguita dall’ordinamento, si pone inevitabilmente la domanda alla base del giudizio costituzionale: che cosa giustifica ancora una riduzione automatica di un terzo della retribuzione?
Per il Tribunale di Roma una giustificazione ragionevole non è più individuabile. Da qui il possibile contrasto non soltanto con l’articolo 36, ma anche con il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 e con la tutela costituzionale del lavoro prevista dall’articolo 35.
Quando a pagare meno è lo Stato
Nell’ordinanza compare poi un ulteriore argomento, particolarmente delicato.
Molti dei detenuti alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria svolgono attività necessarie alla vita quotidiana degli istituti: dalla pulizia degli ambienti alla preparazione e distribuzione dei pasti. Si tratta di servizi che, in assenza del lavoro dei detenuti, l’amministrazione dovrebbe comunque garantire ricorrendo ad assunzioni o ad affidamenti esterni.
Secondo il giudice rimettente, la disciplina vigente finisce pertanto per consentire all’amministrazione penitenziaria di ottenere indirettamente un risparmio sul costo del lavoro proprio grazie alla condizione di detenzione di chi presta quell’attività.
Ed è un passaggio che sposta ulteriormente il problema. La differenza retributiva non riguarda un datore di lavoro privato che abbia negoziato condizioni differenti, ma deriva direttamente da una legge applicata dallo Stato, che riconosce un trattamento economico inferiore al lavoratore proprio perché detenuto.
Per il Tribunale questo meccanismo investe anche la dignità della persona tutelata dall’articolo 2 della Costituzione: la detenzione limita la libertà personale, ma non cancella i bisogni del lavoratore, quelli della sua famiglia né gli eventuali obblighi di mantenimento.
Il lavoro come parte della rieducazione
C’è infine un’ultima contraddizione.
L’ordinamento attribuisce al lavoro un ruolo centrale nel percorso di reinserimento sociale del detenuto. Ma una remunerazione significativamente inferiore a quella riconosciuta all’esterno per attività comparabili può trasformarsi, secondo il giudice, in un disincentivo proprio verso quello strumento che dovrebbe contribuire alla funzione rieducativa della pena.
Non è un argomento nuovo. Già nel 1988 la Corte costituzionale aveva osservato che una remunerazione eccessivamente distante da quella ordinaria rischierebbe di risultare diseducativa e controproducente, togliendo al detenuto interesse al lavoro e alla qualificazione professionale.
Oggi, tuttavia, il contesto è cambiato. Il lavoro non è più obbligatorio, il rapporto è stato progressivamente avvicinato a quello subordinato ordinario e l’organizzazione del lavoro penitenziario deve riflettere, per espressa previsione legislativa, quella esistente nella società libera.
È su questo nuovo equilibrio che la Corte costituzionale sarà chiamata a pronunciarsi.
La questione sollevata dal Tribunale di Roma riguarda formalmente poche parole dell’articolo 22 dell’ordinamento penitenziario. Ma dietro quelle parole c’è una domanda assai più ampia: fino a che punto la condizione di detenuto può giustificare una compressione dei diritti che derivano non dalla libertà personale, ma dalla qualità di lavoratore?
Il 19 ottobre la Consulta sarà chiamata a confrontarsi con questa domanda. E la risposta potrà incidere non soltanto sulla retribuzione del lavoro intramurario, ma sul significato stesso che l’ordinamento attribuisce al lavoro come strumento di dignità e reinserimento sociale.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti sulla questione è possibile contattare l’avv. Marco Tavernese all’indirizzo e-mail info@mtjust.com.

Giornalista pubblicista, opera da molti anni nel settore della compliance aziendale, del marketing e della comunicazione.