Dal 2 agosto sono divenute applicabili anche le disposizioni generali dell’AI Act, il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale. Una scadenza che riguarda anche gli studi legali, nei quali strumenti come ChatGPT, Copilot e le piattaforme specializzate vengono ormai utilizzati per ricerche, sintesi, analisi documentali e preparazione delle bozze. Questo non significa, tuttavia, che ogni impiego dell’intelligenza artificiale faccia scattare automaticamente una lunga lista di adempimenti o imponga di dichiarare su ogni documento che è stata utilizzata l’AI.
Quando utilizza professionalmente un sistema di intelligenza artificiale sotto la propria autorità, l’avvocato può assumere la qualifica di “deployer” prevista dal Regolamento europeo. Gli obblighi concretamente applicabili dipendono però dal sistema impiegato e dalla finalità del trattamento. La semplice utilizzazione di uno strumento generativo per predisporre la bozza di una lettera o riordinare degli appunti non equivale all’impiego di un sistema ad alto rischio.
Il primo obbligo da considerare è quello relativo all’alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale. L’articolo 4 dell’AI Act richiede ai fornitori e ai deployer di adottare misure adeguate affinché il personale e i collaboratori che utilizzano questi strumenti dispongano di conoscenze sufficienti. La disposizione non impone uno specifico corso, un determinato numero di ore o una certificazione obbligatoria. Richiede, più concretamente, una formazione proporzionata agli strumenti impiegati, all’esperienza degli utilizzatori e ai rischi collegati al contesto professionale.
Per uno studio legale non è quindi sufficiente consegnare ai collaboratori l’accesso a un’applicazione di intelligenza artificiale. Occorre spiegare quali informazioni possono essere inserite, come controllare le risposte, quali sono i limiti dello strumento e in quali casi è necessario l’intervento di un professionista. Particolare attenzione deve essere dedicata alle cosiddette “allucinazioni”, ossia alla possibilità che il sistema produca fatti, sentenze, riferimenti normativi o citazioni semplicemente inesistenti.
A questo quadro si aggiunge la legge italiana n. 132 del 2025. L’articolo 13 stabilisce che, nelle professioni intellettuali, l’intelligenza artificiale deve essere utilizzata soltanto per attività strumentali e di supporto, lasciando prevalente il lavoro intellettuale del professionista. La stessa disposizione impone di comunicare al cliente, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, le informazioni relative ai sistemi utilizzati. L’informazione può essere inserita nella lettera d’incarico o in un’apposita informativa, ma deve descrivere l’impiego effettivo dell’AI e non ridursi a una formula generica priva di contenuto.
Gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 dell’AI Act riguardano invece situazioni determinate. Se lo studio utilizza sul proprio sito un assistente virtuale che dialoga direttamente con gli utenti, questi devono essere informati del fatto che stanno interagendo con un sistema di intelligenza artificiale, salvo che ciò risulti già evidente dalle circostanze. Se vengono diffusi deepfake o contenuti audio, video e immagini artificialmente generati o manipolati, la loro natura deve essere dichiarata in modo riconoscibile.
Una disciplina particolare riguarda i testi generati o manipolati dall’intelligenza artificiale e pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. In questo caso l’origine artificiale deve essere resa nota, ma l’obbligo non opera quando il contenuto è stato sottoposto a revisione umana o a controllo editoriale e una persona fisica o giuridica ne assume la responsabilità editoriale. Non esiste, dunque, un obbligo generalizzato di apporre l’etichetta “scritto con l’AI” su ogni articolo, approfondimento o documento preparato con il supporto di uno strumento generativo.
Il punto centrale resta la responsabilità professionale. L’intelligenza artificiale non sostituisce il giudizio dell’avvocato e non trasferisce al produttore del software la responsabilità per un atto errato. Ogni contenuto deve essere verificato, adattato al caso concreto e approvato dal professionista. Copiare una risposta senza controllare l’esistenza delle norme o delle decisioni citate non è innovazione: è una violazione dei più elementari doveri di diligenza.
Rimane inoltre pienamente applicabile la disciplina sulla protezione dei dati personali e sul segreto professionale. Inserire in una piattaforma esterna atti giudiziari, dati sanitari, informazioni patrimoniali o dettagli relativi a un procedimento può comportare una comunicazione a terzi e un trattamento incompatibile con gli obblighi dello studio. Prima di utilizzare qualsiasi servizio occorre conoscere le condizioni contrattuali, le modalità di conservazione, l’eventuale utilizzo dei dati per addestrare i modelli, i soggetti che possono accedervi e il luogo in cui le informazioni vengono trattate.
L’AI Act non vieta agli avvocati di utilizzare l’intelligenza artificiale e non trasforma ogni studio in una struttura sottoposta agli stessi obblighi di un produttore tecnologico. Impone però un uso consapevole, documentabile e proporzionato. Formazione, informazione del cliente, protezione dei dati e controllo umano rappresentano il nucleo essenziale degli adempimenti. L’intelligenza artificiale può velocizzare il lavoro, ridurre le attività ripetitive e migliorare l’organizzazione dello studio, ma la responsabilità della prestazione resta integralmente nelle mani del professionista.
Per maggiori informazioni scrivete a info@mtjust.com.

Giornalista pubblicista, opera da molti anni nel settore della compliance aziendale, del marketing e della comunicazione.