Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Milano aveva disposto l’acquisizione al patrimonio comunale dei locali di via Cavalcanti utilizzati impropriamente come luogo di aggregazione e preghiera. Una vicenda che fotografa perfettamente uno dei problemi più frequenti della macchina amministrativa: pratiche seguite con superficialità, istruttorie incomplete e procedimenti costruiti male, fino al risultato paradossale finale.
La sentenza è particolarmente severa sul metodo utilizzato dall’amministrazione. Il TAR, infatti, non mette in discussione il quadro sostanziale: i giudici riconoscono che quei locali erano autorizzati come “magazzino senza permanenza di persone” e che l’utilizzo effettivo risultava incompatibile con tale destinazione urbanistica.
Il problema è un altro: il Comune ha tentato di arrivare all’acquisizione dell’immobile utilizzando accertamenti vecchi, anteriori perfino all’ordine di ripristino che avrebbe dovuto essere verificato. Un errore elementare sotto il profilo amministrativo e giuridico.
Secondo il TAR, Palazzo Marino ha dichiarato l’inottemperanza all’ordine del dicembre 2021 basandosi però su sopralluoghi e fotografie risalenti ai mesi precedenti, cioè ottobre e novembre 2021. In altre parole, il Comune ha cercato di dimostrare che un ordine non era stato rispettato usando prove raccolte prima ancora che quell’ordine esistesse.
Una contraddizione che il Tribunale definisce apertamente “manifestamente illogica”, parlando di “grave difetto di istruttoria” e di “travisamento dei fatti”.
Il punto politico e amministrativo è evidente: la pratica era potenzialmente solida, ma la gestione fu talmente approssimativa da consentire ai ricorrenti di ottenere l’annullamento del provvedimento più incisivo, cioè l’acquisizione dell’immobile.
Ed è qui che emerge il vero paradosso della vicenda di via Cavalcanti. Il TAR conferma infatti la validità dell’ordinanza originaria del Comune e riconosce che i locali non erano idonei alla permanenza di persone, anche per ragioni di sicurezza e criticità idrogeologica.
Non solo: la sentenza ribadisce che il mutamento d’uso verso attività con presenza stabile di persone era urbanisticamente rilevante e richiedeva specifici titoli edilizi mai ottenuti.
In sostanza, il Comune aveva ragione sul merito, ma ha perso sul procedimento.
E così una struttura contestata da anni per utilizzi ritenuti incompatibili con la destinazione urbanistica riesce a evitare, almeno per ora, l’acquisizione al patrimonio pubblico semplicemente grazie all’inerzia e agli errori istruttori dell’amministrazione.
La stessa sentenza evidenzia che il Comune dovrà ora ripartire da capo con nuovi sopralluoghi e nuove verifiche aggiornate, svolte correttamente e riferite a un periodo successivo all’ordine di ripristino.
Tradotto: anni di contenzioso, procedimenti e attività amministrative sostanzialmente azzerati perché nessuno, negli uffici comunali, ha svolto gli accertamenti necessari nel momento giusto.
È il classico esempio di pratica seguita male e finita peggio: un abuso contestato da tempo, un procedimento amministrativo costruito in modo fragile e una sconfitta processuale che rischia di trasformarsi nell’ennesimo caso in cui il Comune appare incapace di far rispettare le proprie stesse ordinanze.

Giornalista pubblicista, opera da molti anni nel settore della compliance aziendale, del marketing e della comunicazione.