Una recente ordinanza del Tribunale di Civitavecchia ha ribadito con forza un principio fondamentale: il diritto all’inclusione scolastica delle persone con disabilità non può essere limitato da ragioni di bilancio.
La decisione riguarda il caso di una bambina con grave disabilità sensoriale iscritta alla scuola dell’infanzia. Nonostante il suo Piano Educativo Individualizzato (PEI) prevedesse 25 ore settimanali di assistenza alla comunicazione in lingua dei segni (LIS), la Regione aveva assegnato solo 12 ore, giustificando la riduzione con la scarsità di risorse disponibili. I genitori si sono rivolti al Tribunale chiedendo un provvedimento d’urgenza per garantire il pieno rispetto del PEI.
Il ragionamento del giudice
Il Tribunale ha richiamato la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata in Italia con la legge 18/2009), che impone agli Stati di assicurare un’istruzione inclusiva e di pari opportunità. Ha inoltre richiamato la Costituzione italiana (artt. 3, 34 e 38) e la legge 104/1992, che riconosce il diritto all’educazione e all’assistenza specialistica.
Secondo il giudice, la riduzione delle ore di assistenza rispetto a quanto stabilito nel PEI costituisce una discriminazione indiretta: mette infatti l’alunna in una posizione di svantaggio rispetto ai compagni e compromette l’effettività del suo diritto all’istruzione.
È stato sottolineato che il PEI, elaborato da scuola e servizi sanitari, ha valore vincolante: la pubblica amministrazione non può modificarne unilateralmente le previsioni invocando genericamente la mancanza di fondi, salvo dimostrare una proporzionale riduzione dell’offerta formativa anche per gli studenti normodotati — circostanza che nel caso concreto non si è verificata.
Le conseguenze della decisione
Il Tribunale ha ordinato alla Regione di garantire immediatamente tutte le 25 ore settimanali di assistenza alla comunicazione previste nel PEI.
Ha inoltre stabilito una sanzione di 50 euro per ogni giorno di ritardo nell’attuazione del provvedimento, richiamando l’art. 614-bis del codice di procedura civile, che consente di fissare una somma di denaro per ogni violazione o inadempimento.
Le spese legali sono state poste a carico della Regione.
Un precedente importante
La pronuncia si inserisce in un filone ormai consolidato della giurisprudenza, che riconosce il diritto allo studio delle persone con disabilità come diritto soggettivo assoluto, non comprimibile da scelte discrezionali della pubblica amministrazione.
Il messaggio è chiaro: le risorse economiche non possono giustificare una compressione dei diritti fondamentali.
Il PEI non è un documento “orientativo”, ma un impegno concreto che vincola le istituzioni scolastiche e gli enti territoriali a garantire tutte le misure necessarie per un’effettiva inclusione.

Giornalista pubblicista, opera da molti anni nel settore della compliance aziendale, del marketing e della comunicazione.