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Concorso per lavoratori con disabilità: il Tribunale di Milano annulla il vincolo di cittadinanza

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Il Tribunale di Milano ha dichiarato discriminatoria la clausola del bando dell’Agenzia delle Entrate che richiedeva la cittadinanza italiana per la partecipazione al concorso per 622 posti nell’area assistenti. La sentenza, depositata dalla Sezione Lavoro, impone la riapertura della selezione anche ai cittadini stranieri ammessi dalla legge.

La decisione riaccende il dibattito su una dinamica sempre più evidente nelle nostre città, a partire da Milano: una progressiva guerra tra poveri in cui le tutele dello stato sociale, messe a dura prova dalla scarsità di risorse, vengono divise tra un numero sempre maggiore di aventi diritto. Con la crescita della popolazione straniera sul territorio, le misure d’aiuto e le riserve di posti — destinate in origine a categorie fragili — si trasformano spesso in un terreno di competizione diretta tra soggetti deboli, dove l’impoverimento generale del welfare finisce per ridurre le tutele per tutti.

I motivi del ricorso e il nodo normativo

Al centro della vicenda giudiziaria, promossa da «Avvocati per Niente», «Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione», Cgil Lombardia e Ledha, c’era il requisito della cittadinanza italiana inserito nel bando del 15 maggio 2026. La procedura era destinata a persone con disabilità iscritte al collocamento mirato.

Secondo il giudice, non è sufficiente richiamare un decreto del 1994 che limitava l’accesso ad alcune mansioni del Ministero delle Finanze. Per valutare la legittimità del requisito occorre guardare alle mansioni concrete: poiché la qualifica di assistente non comporta l’esercizio diretto di poteri pubblici, l’esclusione degli stranieri è stata ritenuta priva di fondamento giuridico.

Gli obblighi per l’amministrazione

L’Agenzia delle Entrate dovrà ora adeguare il bando e consentire la presentazione delle domande ai cittadini stranieri rientranti nelle categorie previste dall’articolo 38 del decreto legislativo 165 del 2001 (tra cui familiari di cittadini UE, titolari di permesso di lungo soggiorno e rifugiati).

Per garantire l’esecuzione della sentenza, il tribunale ha stabilito una sanzione di 100 euro per ogni giorno di ritardo a partire dal trentesimo giorno dalla notifica, oltre all’obbligo di pubblicazione del provvedimento sul sito dell’ente. La pronuncia segue il solco già tracciato dalla Corte di Cassazione nel luglio 2026 per un concorso del Ministero dell’Interno, spingendo le associazioni a chiedere un intervento definitivo della Presidenza del Consiglio per aggiornare la normativa generale sul pubblico impiego.

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