Tribunale di Milano, stop all’obbligo di assunzione in massa per i rider Glovo: la competenza è del giudice del lavoro

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Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, Roberto Crepaldi, ha respinto la richiesta avanzata dal pubblico ministero Paolo Storari per l’assunzione a tempo indeterminato e in regime di subordinazione dei rider di Glovo (operante in Italia tramite Foodinho s.r.l.). La decisione definisce in modo chiaro i confini d’azione della giurisdizione penale rispetto alle controversie lavorative.

Pur proseguendo il regime di amministrazione giudiziaria disposto per contrastare il fenomeno del caporalato e verificare l’adeguamento delle retribuzioni avviato dalla società a maggio 2026, il magistrato ha chiarito che il compito del giudice penale in sede cautelare si limita a garantire stipendi congrui e tutelare la dignità del lavoro secondo l’articolo 36 della Costituzione.

Il nodo della qualificazione contrattuale

L’inquadramento del rapporto di lavoro dei fattorini, ossia stabilire se debba considerarsi autonomo o subordinato, rimane una questione di esclusiva pertinenza del giudice del lavoro. Nella sua ordinanza, Crepaldi evidenzia come l’imposizione di un’assunzione di massa genererebbe un impatto economico e organizzativo rilevante per l’azienda e per i lavoratori stessi, questi ultimi soggetti a maggiori vincoli su orari e disponibilità. Il provvedimento richiama inoltre l’assenza di un orientamento univoco tra le parti sociali sul tema, confermando che il controllo giudiziario continuerà a focalizzarsi sul rispetto dei livelli retributivi.

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