L’articolo di Giacomo Manfredi pubblicato da “Arcipelago” ripercorre l’odissea giudiziaria di due fratelli durata sei anni e culminata con una decisione del Consiglio di Stato che censura l’operato dell’amministrazione comunale. La battaglia legale di S. e M. mette a nudo le inefficienze del sistema abitativo milanese e la rigidità dei criteri comunali per l’assegnazione degli alloggi di emergenza. Grazie all’intervento del SICET, una sentenza storica ribadisce che la burocrazia non può ignorare i diritti fondamentali dei cittadini più vulnerabili.
– S. e M. sono sorella e fratello. Entrambi disoccupati, vivono grazie al reddito di cittadinanza. Da più di tre anni abitano insieme in un alloggio Aler assegnato a M., dopo che S. è riuscita a lasciarsi alle spalle una difficile storia di violenza domestica subita dall’ex compagno.
Quando M. aveva chiesto ad Aler l’autorizzazione per ospitare la sorella, la normativa regionale consentiva di ospitare una persona esterna al nucleo familiare per un massimo di tre anni. Successivamente la normativa regionale (legge regionale n. 16) ha ridotto questo periodo: sei mesi in generale, estendibili a dodici mesi nel caso di parenti stretti. Tuttavia la legge non prevede esplicitamente la casistica dei fratelli.
L’ampliamento del nucleo familiare è infatti consentito solo per parenti in linea diretta – figli o genitori – e non per parenti in linea collaterale come i fratelli. Per questo motivo la richiesta formale di ampliamento del nucleo presentata ad Aler è stata respinta. Allo stesso tempo è stata concessa soltanto l’ospitalità temporanea per 12 mesi, non rinnovabile.
Nel frattempo S., seguita dai servizi sociali, ha presentato domanda per l’assegnazione di un alloggio popolare. Consapevole della scadenza dell’ospitalità presso il fratello, ha inoltre presentato al Comune di Milano una richiesta di Servizio Abitativo Transitorio (SAT), la misura prevista per le situazioni di emergenza abitativa.
Il Comune di Milano ha però respinto la domanda, sostenendo che S. non si trovasse in una condizione di emergenza abitativa poiché risultava ancora ospite presso il fratello.
È stato quindi presentato un ricorso gerarchico, nel quale veniva evidenziato come la scadenza dell’ospitalità fosse ormai imminente e come la domanda fosse stata presentata proprio per evitare che la situazione degenerasse in una condizione di grave precarietà abitativa. Anche questo ricorso è stato respinto: il Comune ha infatti sostenuto che, essendo scaduto il periodo di ospitalità, S. dovesse essere considerata occupante senza titolo, pur in assenza di qualsiasi provvedimento formale che la qualificasse come tale.
A questo punto è stato presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR). Dopo circa un anno, il TAR ha accolto il ricorso riconoscendo che S. si trovava effettivamente in una condizione di emergenza abitativa. Il tribunale ha sottolineato come la domanda per il SAT fosse stata presentata in tempi utili per consentire un passaggio da un alloggio all’altro senza soluzione di continuità e che la mancata risposta fosse imputabile esclusivamente all’inefficienza dell’amministrazione comunale.
Il TAR ha quindi stabilito che il Comune di Milano dovesse procedere con l’assegnazione di un alloggio transitorio e ha inoltre disposto che Aler Milano non potesse considerare S. come occupante senza titolo, garantendole la permanenza temporanea nell’alloggio del fratello fino alla conclusione del procedimento.
Il Comune di Milano ha impugnato la decisione davanti al Consiglio di Stato, ma anche il più alto organo della giustizia amministrativa ha respinto il ricorso dell’amministrazione.
Nella sentenza il Consiglio di Stato afferma un principio particolarmente rilevante:
è l’amministrazione, cui è affidata la cura degli interessi della comunità, a dover superare le criticità del caso concreto e non pretendere adempimenti evidentemente inesigibili da parte delle persone in condizioni di emergenza.
Secondo i giudici, l’amministrazione deve concludere il procedimento di assegnazione dell’alloggio prima di considerare abusiva la situazione di fatto di una persona che è in attesa della decisione.
La sentenza conferma inoltre che la permanenza in un alloggio dopo la scadenza del periodo di ospitalità non può automaticamente essere equiparata a un’occupazione abusiva, soprattutto quando la persona ha già presentato domanda per un alloggio pubblico ed è in attesa della conclusione della procedura.
Dopo sei anni, una vittoria al TAR e una al Consiglio di Stato, a S. è stata finalmente assegnata una casa di emergenza. Si tratta di un risultato ottenuto grazie al supporto del SICET e all’azione legale dell’avvocato Gino Pandolfi, che hanno accompagnato e sostenuto la vertenza per tutto il percorso giudiziario.
Il caso non rappresenta purtroppo un’eccezione. Secondo il SICET di Milano, negli ultimi anni il Comune ha adottato criteri sempre più restrittivi nell’accesso agli alloggi temporanei, respingendo molte domande di cittadini che si trovano in situazioni di reale emergenza abitativa. Dietro queste scelte vi è un problema strutturale: la cronica mancanza di alloggi disponibili per far fronte alle situazioni di emergenza.
Questa vicenda dimostra però anche altro. Dopo sei anni di attesa e una lunga battaglia legale, il diritto alla casa è stato finalmente riconosciuto grazie alla determinazione di una comunità che rifiuta di considerare la povertà come uno stato di natura.
Di fronte alla violenza della burocrazia – quella della Regione Lombardia che scrive le norme e quella del Comune di Milano che le applica – si è costruita una resistenza fatta di solidarietà, mobilitazione e tutela sindacale.
Il ruolo del sindacato, del SICET, è stato fondamentale nel dare forma a questa vertenza e nel tenere insieme le risorse necessarie – legali, sociali e politiche – per arrivare fino in fondo. È stato un lavoro collettivo che ha dimostrato come, anche di fronte a procedure amministrative rigide e spesso punitive, sia possibile difendere concretamente il diritto alla casa e ottenere giustizia.
Operatore Sicet Milano, zona San Siro
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