Il periodo di comporto include anche l’infortunio in itinere: la conferma del Tribunale di Matera

Attualità

Il Tribunale di Matera ha rigettato il ricorso di una lavoratrice licenziata per superamento del periodo di comporto, stabilendo che, secondo il contratto collettivo di riferimento, anche le assenze dovute a infortunio in itinere rientrano nel calcolo del limite massimo.

Il caso
La ricorrente sosteneva che le assenze per infortunio sul lavoro dovessero essere escluse dal computo, richiamando precedenti giurisprudenziali relativi a diversi contratti collettivi.

La decisione
Il giudice ha richiamato l’articolo che parla di “tutti gli eventi” di malattia o infortunio nel quadriennio di riferimento, senza distinguere la causa. La norma non prevede esclusioni, pertanto l’infortunio in itinere deve essere incluso.

Aspetto innovativo
La sentenza chiarisce che le interpretazioni giurisprudenziali favorevoli all’esclusione del periodo di infortunio non possono essere traslate automaticamente, ma dipendono dalla specifica disciplina contrattuale applicata.

Tempestività del recesso
Il giudice ha inoltre confermato che il licenziamento, comunicato un mese dopo il superamento del comporto, era tempestivo: nel licenziamento per comporto non valgono criteri rigidi di immediatezza, ma un giudizio di congruità caso per caso.

Impatto
La decisione interessa direttamente il settore sanitario privato, chiarendo che l’ampiezza del comporto è definita dal contratto collettivo di riferimento e che il datore può includere anche le assenze per infortunio, salvo previsioni contrarie espresse.

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