Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6698/2024, ha parzialmente accolto il ricorso di una lavoratrice licenziata per giustificato motivo oggettivo, riconoscendo l’illegittimità del recesso solo nei confronti del datore formale e respingendo la tesi della responsabilità solidale con un’altra società del gruppo.
La domanda
La ricorrente sosteneva che le due società dovessero essere considerate come un unico centro di imputazione del rapporto o come datori di lavoro in regime di codatorialità, chiedendo la reintegra e il risarcimento.
La decisione
Il giudice ha escluso l’esistenza dei presupposti per configurare un centro unico di imputazione, evidenziando che le due società mantenevano autonomia gestionale e organizzativa. Il licenziamento è stato dichiarato illegittimo solo per il datore formale, per mancanza di prova sull’impossibilità di ricollocamento, con applicazione della tutela reintegratoria attenuata e risarcimento pari a 12 mensilità.
Aspetto innovativo
La sentenza ribadisce i criteri restrittivi per l’applicazione della teoria del centro unico di imputazione: coincidenza di assetti proprietari, integrazione funzionale, unitarietà di direzione e commistione di personale. L’assenza anche solo di uno di questi elementi esclude la responsabilità solidale.
Impatto
Per i gruppi societari, questa decisione conferma che la gestione separata delle risorse umane e delle funzioni operative è decisiva per evitare di essere coinvolti in contenziosi relativi a rapporti di lavoro formalmente intestati ad altre società del gruppo.
Per informazioni: info@mtjust.com

Giornalista pubblicista, opera da molti anni nel settore della compliance aziendale, del marketing e della comunicazione.