Roma, Corte d’Appello: “Niente difesa fai-da-te per i Ministeri nei processi di lavoro privato”

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Contenziosi di Lavoro

La Corte d’Appello di Roma – Sezione Lavoro – con la sentenza n. 2497/2025 (RG n. 1663/2022), pubblicata l’11 luglio 2025, ha fissato un principio destinato ad avere ricadute importanti in molti contenziosi di lavoro che vedono coinvolte le amministrazioni pubbliche. I giudici hanno stabilito che, quando il rapporto di lavoro ha natura privatistica, i Ministeri non possono difendersi da soli tramite propri funzionari, ma devono necessariamente farsi rappresentare da un avvocato.

Il caso esaminato riguardava il lavoro penitenziario

Un detenuto che per anni aveva svolto mansioni interne all’istituto di pena aveva chiesto il riconoscimento delle differenze retributive maturate. In primo grado il Ministero della Giustizia si era costituito a mezzo di un proprio dipendente, senza avvocato, facendo leva sull’art. 417-bis del codice di procedura civile. Tale norma consente infatti alle pubbliche amministrazioni di difendersi senza avvocato, ma solo nelle controversie relative al pubblico impiego contrattualizzato.

La Corte d’Appello ha però chiarito che il lavoro svolto dai detenuti rientra nei rapporti di lavoro di natura privata e, dunque, non può beneficiare della deroga prevista dall’art. 417-bis. In questi casi vale la regola generale: serve un avvocato abilitato. La costituzione “in proprio” è stata dichiarata insanabilmente nulla e non sanabile, come ribadito di recente anche dalla Cassazione (sent. n. 5510/2025).

Conseguenza pratica

Tutte le eccezioni sollevate dal Ministero in primo grado – compresa quella di prescrizione dei crediti retributivi – sono state considerate come mai proposte e la loro riproposizione in appello è stata dichiarata inammissibile. Si tratta di una decisione che non si limita al solo ambito penitenziario. Ogni volta che lo Stato o un ente pubblico agisce come datore di lavoro in rapporti di natura privatistica (ad esempio per lavoratori esternalizzati, collaboratori o personale assunto con contratti non di pubblico impiego), la difesa interna non sarà più possibile.

Un passaggio che rafforza le garanzie dei lavoratori e al tempo stesso richiama le amministrazioni pubbliche al rispetto delle regole processuali ordinarie, evitando scorciatoie che rischiano di compromettere la correttezza del giudizio.

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