Licenziamento ritorsivo: quando il recesso è una reazione illecita all’esercizio di un diritto

Attualità

Una recente ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, la n. 124681/2015, affronta uno dei temi più sensibili del diritto del lavoro: la qualificazione del licenziamento come ritorsivo, cioè come provvedimento nullo perché determinato esclusivamente da un intento punitivo verso un comportamento del lavoratore pienamente legittimo. La vicenda riguarda un dipendente con lunga anzianità che, dopo aver rivendicato stragiudizialmente la corretta qualificazione del proprio rapporto di lavoro, è stato immediatamente destinatario di una contestazione disciplinare e, a breve distanza, di un licenziamento per giusta causa.

Dall’esame degli atti emerge che la motivazione del recesso riproduce esattamente il contenuto della rivendicazione del lavoratore, senza alcun riferimento ad altri fatti disciplinarmente rilevanti, né a condotte negligenti, insubordinate o pregresse. L’unico elemento posto a fondamento del licenziamento è la lettera con cui il dipendente ha esercitato il proprio diritto di far valere situazioni giuridiche soggettive protette, diritto garantito dall’articolo 24 della Costituzione.

Il giudice richiama l’orientamento costante secondo cui il licenziamento è ritorsivo quando la reazione datoriale è determinata in modo esclusivo da un motivo illecito, essendo diretta a colpire un comportamento corretto e tutelato del lavoratore. Tale connotazione comporta la nullità del recesso, indipendentemente dalla sussistenza o meno della giusta causa.

La decisione attribuisce particolare rilievo anche al comportamento del datore durante il giudizio. È stata infatti formulata un’offerta conciliativa di reintegrazione subordinata alla rinuncia del lavoratore alle rivendicazioni originarie: un atteggiamento giudicato incompatibile con l’assunto della rottura irreversibile del vincolo fiduciario. Se la fiducia fosse stata davvero compromessa, non si sarebbe potuto proporre un rientro condizionato alla rinuncia all’azione.

La conclusione del Tribunale è netta: il licenziamento è sia ritorsivo, sia privo di giusta causa, non essendo stata integrata alcuna violazione disciplinare. Ne consegue l’ordine di reintegrazione del dipendente e il riconoscimento di un’indennità pari alla retribuzione globale di fatto, non inferiore a cinque mensilità, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali. Respinta, per genericità, l’eccezione di aliunde perceptum.

La decisione ribadisce un punto centrale del sistema delle tutele: l’esercizio dei diritti inerenti al rapporto di lavoro non può mai costituire motivo di licenziamento. La ritorsione, colpendo la libertà del lavoratore di agire per la tutela delle proprie posizioni giuridiche, si pone in contrasto con i principi costituzionali e comporta la nullità del recesso.

Per informazioni: info@mtjust.com

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