La sentenza n. 6932/2025 del Tribunale di Roma fornisce un quadro particolarmente nitido sulla gestione delle rivendicazioni economiche relative alle mansioni, alla retribuzione e alle componenti accessorie, con particolare riferimento ai settori caratterizzati da attività organizzative complesse. Il principio di fondo è chiaro: per ottenere differenze retributive – incluse quelle collegate alla forfetizzazione dello straordinario o all’asserito svolgimento di mansioni superiori – è necessaria una prova rigorosa e puntuale delle attività realmente svolte e del livello di autonomia effettivamente esercitato.
Nel caso esaminato, la lavoratrice aveva avanzato richieste ampie: riconoscimento di mansioni superiori per un lungo arco temporale, differenze retributive conseguenti e accertamento di un presunto unico centro di imputazione del rapporto fra più società operanti nello stesso contesto economico. Il Tribunale ha però accolto una sola delle domande proposte, rigettando integralmente tutte le altre pretese economiche.
Un primo profilo trattato riguarda decadenza e prescrizione: le rivendicazioni relative ai periodi più risalenti sono state considerate tardive perché proposte oltre il termine quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c. È stata inoltre dichiarata inammissibile la domanda relativa all’unicità del centro di imputazione del rapporto, in quanto non preceduta dall’impugnazione nei termini stabiliti dalla normativa vigente.
Particolare rilevanza assumono anche gli accordi conciliativi sottoscritti negli anni precedenti, attraverso i quali la lavoratrice aveva rinunciato a ogni pretesa economica per i periodi interessati e aveva accettato un determinato livello d’inquadramento. Tali verbali, pienamente validi ed efficaci, hanno ridotto in modo significativo l’ambito della controversia.
Quanto alla rivendicazione di mansioni superiori nel periodo più recente, il Tribunale ha rilevato una totale assenza di prova: non erano stati documentati né un ampliamento delle responsabilità, né un incremento dell’autonomia, né funzioni di coordinamento tali da giustificare l’inquadramento superiore. La rinuncia alla prova testimoniale ha ulteriormente impedito alla parte ricorrente di sostenere le proprie allegazioni.
È stata invece accolta la domanda relativa all’indennità sostitutiva del preavviso, unica voce espressamente esclusa dagli effetti liberatori dei precedenti accordi conciliativi e non contestata nel quantum.
La decisione conferma un orientamento consolidato: nel contenzioso lavoristico, la revisione del trattamento economico richiede elementi probatori concreti e circostanziati. L’elencazione generica di compiti o responsabilità non è sufficiente; occorre dimostrare il contenuto effettivo delle mansioni e il livello di autonomia richiesto dall’inquadramento rivendicato.
Per le organizzazioni e per i lavoratori, la sentenza rappresenta un importante promemoria: accordi conciliativi chiari, una gestione trasparente delle mansioni e una adeguata documentazione dell’evoluzione professionale sono strumenti essenziali per prevenire e gestire eventuali contenziosi.

Giornalista pubblicista, opera da molti anni nel settore della compliance aziendale, del marketing e della comunicazione.