La Corte d’Appello di Roma ha dichiarato illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a una dipendente di una società sanitaria privata. E ha disposto la reintegra e un risarcimento pari a 12 mensilità.
Il contesto
La lavoratrice era stata licenziata nel dicembre 2022 per la soppressione della sua posizione nell’ambito di una riorganizzazione aziendale volta a ridurre i costi e ottimizzare la struttura. Il provvedimento richiamava genericamente esigenze funzionali e organizzative.
La decisione
La Corte ha, quindi, confermato che, nonostante la comunicazione di una motivazione formale, il datore non aveva dimostrato l’impossibilità di ricollocare la lavoratrice in altre mansioni compatibili (obbligo di “repechage”). Ma questo requisito è imprescindibile: l’assenza di prova comporta l’illegittimità del licenziamento, anche in presenza di una riorganizzazione reale.
Aspetto innovativo
La sentenza, quindi, valorizza il controllo giudiziale sul repechage come elemento centrale nei licenziamenti per motivi economici. Il richiamo agli articoli 18, commi 4 e 7, della legge 300/70, in combinato con le recenti pronunce della Corte Costituzionale, conferma che il difetto di verifica sull’organico complessivo rende inefficace il recesso.
Implicazioni pratiche
Per le aziende, ciò comporta l’obbligo di documentare in modo puntuale e dettagliato le ragioni che impediscono il ricollocamento. Per i lavoratori, rafforza la possibilità di impugnare licenziamenti in cui il repechage sia trattato in maniera superficiale o non provata.
Conclusione
La Corte ha ordinato la reintegra della dipendente e un risarcimento pari a 12 mensilità, oltre interessi e rivalutazione, sancendo che il licenziamento economico richiede non solo una causa reale, ma anche la dimostrazione dell’impossibilità di soluzioni alternative.

Giornalista pubblicista, opera da molti anni nel settore della compliance aziendale, del marketing e della comunicazione.