Lavoro

Amministratore unico e lavoro subordinato: il Tribunale di Milano conferma l’incompatibilità assoluta

Attualità

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha rigettato il ricorso di una società che chiedeva il riconoscimento della natura subordinata del rapporto con il proprio ex amministratore unico, annullando un verbale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro che ne dichiarava l’insussistenza.

Il caso

L’Ispettorato aveva contestato la registrazione del rapporto come lavoro subordinato, ritenendolo incompatibile con la carica ricoperta. La società sosteneva che l’amministratore svolgesse mansioni ulteriori e fosse sottoposto a direttive, chiedendo la riqualificazione del rapporto in senso subordinato, con effetti anche previdenziali.

La posizione del Tribunale

Il giudice ha ricordato che la giurisprudenza è chiara: esiste un’incompatibilità strutturale tra la carica di amministratore unico e la posizione di lavoratore subordinato della stessa società, poiché mancano i presupposti essenziali della subordinazione – direzione, controllo e potere disciplinare – che non possono coesistere con il cumulo in capo alla stessa persona dei poteri gestori e rappresentativi.

Analisi dell’istruttoria

Dall’escussione dei testimoni è emerso che l’amministratore esercitava pienamente i poteri tipici della carica, impartendo direttive a dirigenti e responsabili di settore. Le eventuali “linee guida” provenienti dalla capogruppo sono state ritenute compatibili con un rapporto di controllo societario, non assimilabile a una subordinazione gerarchica.

Novità e impatto

Questa sentenza si distingue perché conferma in modo netto che, anche nei gruppi societari complessi, il ruolo dell’amministratore unico resta autonomo e incompatibile con la subordinazione, a meno che non si dimostri in concreto lo svolgimento di mansioni estranee alla carica e la sottoposizione a potere gerarchico effettivo.

Per le imprese, il messaggio è chiaro: formalizzare rapporti di lavoro subordinato con amministratori unici espone a contestazioni ispettive e ripercussioni contributive.

Conclusione

La domanda è stata rigettata, confermando la legittimità dell’operato dell’Ispettorato e dell’ente previdenziale, con condanna alle spese a carico della società ricorrente e dell’amministratore.

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