Cassazione: Figli bamboccioni? Nessun mantenimento se vi è il rifiuto di lavorare

Che i figli italiani siano considerati “bamboccioni” rispetto ai figli del resto del globo, ormai si sa, e, mettendoci una mano sul cuore, effettivamente un fondo di verità (seppur triste) c’è.

La Corte di Cassazione con una pronuncia assai interessante ha voluto, però, tutelare – giustamente – quei poveri genitori che, dopo una vita di sacrifici, sia in termini di tempo, sia in termini economici, è costretta, per legge, a mantenere i propri figli, fino al raggiungimento della indipendenza economica degli stessi. Ebbene sì: l’art.147 cod.civ., infatti, nell’ambito delle disposizioni concernente il matrimonio si cura di pevedere una serie di obblighi imposti ai genitori nei confronti dei figli. Più precisamente il codice con la disposizione citata impone, a entrambi i coniugi, di mantenere, istruire ed educare i proprii figli, in base alle capacità e alle inclinazioni degli stessi.

Ed è proprio su questa generica disposizione che il Collegio degli Ermellini ha voluto porre il proprio “STOP”, ponendo un blocco all’incudine che incombe sulla testa di ciascun genitore, in merito all’obbligo di mantenimento dei figli, ad libitum degli stessi.

Con sentenza n.610/2012 la sesta sezione civile della Corte ha così accolto il ricorso presentato da un padre che si è visto rifiutare il lavoro, nel campo della edilizia, dallo stesso proposto, alla figlia 36enne, laureata in architettura. La Corte, infatti, ha stabilito che allorquando un figlio rifiuti un lavoro compatibile con le proprie attitudini e capacità (così come previsto dall’art. 147 cod.civ.citato), non può più pretendere l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori (nel caso di specie dal papà).

La vicenda ha origine allorquando la ex moglie decide di ricorrere al Tribunale ordinario al fine di ottenere la continuazione dell’obbligo di mantenimento da parte del padre, a favore delle tre figlie: ebbene, una delle stesse, benchè neolaureata, contrariamente a ogni logica aspettativa, decide di rifutare la offerta di lavoro del padre, obbligando quest’ultimo a corrispondere l’assegno di mantenimento a favore della stessa, in quanto non autosufficiente economicamente. La Corte di Appello accoglie, però, il rifiuto del padre poiché la figlia risulta in grado di procurarsi autonomamente i mezzi di sussistenza. Succesivamente, la Suprema Corte condividendo la decisione dei Giudici di merito conferma, nuovamente e definitivamente, che il rifiuto dell’assegno di mantenimento, a favore della figlia, risulta “irreprensibilmente e attendibilmente fondato sulla puntuale verifica delle condizioni personali ed economiche della figlia, ormai trentaseienne e titolare di rendita immobiliare nonché di titolo di studio universitario e, dunque, in grado di attendere ad occupazioni lucrative ingiustificatamente, invece, da lei rifiutate”.

I genitori italiani, pertanto, d’ora innanzi, potranno appellarsi al nuovo orientamento dei Giudici di piazza Cavour, allorquando, sfortunatamente, i propri figli decidono di scegliere la curiosa, ma ahimè ormai diffusa, occupazione di “parassita” nei confronti dei propri genitori.

 

avv.Chelo Rescalli
iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano

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Una risposta su Cassazione: Figli bamboccioni? Nessun mantenimento se vi è il rifiuto di lavorare

  1. claudio bozzetta Rispondi

    26 giugno 2012 a 16:59

    conversavo con la titolare di una tintoria che era in notevole ritardo nel consegnarmi due capi e ne chiedevo la causa . Alla sua giustificazione che erano in due a lavorare e che facevano oltre 13 ore al giorno di lavoro ho suggerito di assumere qualche giovane perchè desse una mano. La risposta: non ci sono giovani disposti a lavorare oltre le 8 ore e non sono in grado di produrre in modo corretto e remunerativo
    Meditate gente, meditate

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